Cass. pen., sez. I 22-05-2007 (08-05-2007), n. 19780 Imputato straniero espulso – Restituzione atti – Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal P.M., rilevando che l’imputata era cittadina extracomunitaria, colpita da provvedimento di espulsione, senza fissa dimora, priva di documenti, elettivamente domiciliata presso un difensore d’ufficio e, pertanto, in una situazione del tutto simile a quella prevista dall’art. 460 c.p.p., comma 4, c.p.p. e cioè in un caso di impossibilità di notifica del decreto penale. Aggiungeva che lo stato della prevalente giurisprudenza di legittimità sul punto, era nel senso di ritenere che non si trattasse di un atto abnorme, ogni qual volta appariva del tutto verosimile che l’atto non potesse essere notificato all’imputato; inoltre, il rifiuto di emettere il decreto penale non determinava uno stallo processuale, ben potendo il P.M. adire altre vie di esercizio dell’azione penale. Contro la decisione presentava ricorso il P.M. deducendo l’abnormità dell’atto, tenuto conto che l’imputata aveva eletto domicilio presso un difensore e pertanto il giudizio di probabilità di non rintracciarla espresso dal giudice era infondato.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Lo stato della giurisprudenza di legittimità sul punto indica una prevalenza di decisioni nel senso della non abnormità del rigetto di emissione del decreto penale di condanna. Sez. 5^ 15 giungo 2004 n. 28621, rv.
229316, rileva che il provvedimento del GIP di rigetto della richiesta di decreto penale, non è abnorme, anche quando vi sia stata l’elezione di domicilio presso un difensore, quando appare probabile che l’interessato non sia in grado di esercitare concretamente la scelta tra l’opposizione o l’acquiescenza al decreto, e comunque esso è esplicazione di uno specifico potere riconosciutogli dall’art. 459 c.p.p., comma 3 Sez. 5^ 2 dicembre 2004 n. 6148, rv. 231296, ribadisce la non abnormità di tale decisione nel caso in cui si rilevi l’insufficienza, ai fini dell’effettiva conoscenza dell’atto, della procedura di notificazione al domicilio eletto presso il difensore d’ufficio.
Sez. 5^ 24 gennaio 2005 n. 8463, rv. 230884 afferma che l’atto non è abnorme sia perchè trova il suo fondamento normativo nell’art. 459 c.p.p., comma 3, sia perchè, da un punto di vista funzionale, non determina uno stallo del procedimento, potendo il P.M. richiedere il rinvio a giudizio.
Legata ad una fattispecie particolare è la decisione contraria, Sez. 1^ 18 giungo 2004 n. 32473, rv. 229287, secondo la quale l’atto viene considerato abnorme poichè, nel caso di specie, il GIP non aveva tenuto conto del fatto che in precedenza risultavano regolarmente notificati altri atti processuali allo stesso imputato.
In senso del tutto contrario, invece si è espressa Sez. 5^ 5 aprile 2005 n. 19361, rv. 231616, secondo la quale il rifiuto del GIP di emettere il decreto penale in tali casi doveva considerarsi abnorme in quanto emesso non in conseguenza dell’accertamento della irregolarità della notifica, ma come espressione di un giudizio di inopportunità della scelta del rito operata dal P.M..
Il collegio ritiene di aderire al primo maggioritario orientamento, rilevando che la scelta di esercitare l’azione penale mediante la richiesta di emissione di decreto penale, in tali situazioni di fatto, può essere sindacata dal GIP, ogni qual volta ritenga altamente probabile che, aldilà di una regolarità formale della notifica, eseguita presso il difensore d’ufficio, presso il quale il cittadino extracomunitario elegge domicilio, non si possa raggiungere la prova che l’imputato avrà una effettiva conoscenza dell’atto.
Deve infatti ricordarsi che i principi ispiratori del nostro ordinamento, dopo le modifiche introdotte alla disciplina della restituzione in termini prevista dall’art. 175 c.p.p, comma 2, riferita in modo esplicito alla fattispecie del decreto penale di condanna oltre che a quella della sentenza contumaciale, privilegiano l’effettiva conoscenza del procedimento e dei provvedimenti di condanna alla regolarità puramente formale degli atti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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