T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 30-08-2011, n. 1282 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.S., cittadino indiano, ha presentato in data 2.10.2008 istanza alla Prefettura di Bergamo per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 27.4.2011 e depositato l’12.5.2011, il ricorrente ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 17.5.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con memoria di mera forma, facendo riserva di svolgere successivamente le proprie difese.

Alla camera di consiglio del 13.7.2011 la causa è passata in decisione senza che sia intervenuta alcuna produzione documentale da parte dell’Amministrazione.

Preliminarmente – ex artt. 13 e 15 del c.p.a. – il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza della competenza territoriale. Al riguardo, va confermato quanto già ritenuto dalla Sezione con la sentenza n. 4113/2010 del 22.10.2010, con la quale si è affermata la sussistenza della competenza a giudicare del T.A.R. Brescia, sostenendo che a differenza del provvedimento di attribuzione della cittadinanza, che produce l’attribuzione dello status civitatis (e quindi i cui effetti diretti non sono limitati al territorio di una regione), il mero comportamento inerte sulla domanda di cittadinanza produce effetti soltanto processuali (in quanto legittima alla domanda ex art. 31 c.p.a.), che non consentono di sottrarlo alla regola generale di attribuzione della competenza ex 13, co. 1, secondo periodo, del c.p.a..

Affermata la competenza, la Sezione rileva che – ai fini del decidere – risulta necessario acquisire una relazione di chiarimenti, con allegata la relativa documentazione, a cura dell’intimato ministero dell’Interno.

Per l’effettuazione del suddetto incombente istruttorio va assegnato il termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, ove anteriore.

Resta riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Si rinvia, per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 26.10.2011, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, affermata la propria competenza territoriale;

Ordina al Ministro degli Interni di depositare, presso la Segreteria della Sezione, una relazione di chiarimenti nei sensi di cui in motivazione.

Assegna per l’effettuazione il termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, ove anteriore.

Rinvia, per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 26.10.2011, ore di rito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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