T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 30-08-2011, n. 1277 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25.9.2009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 9.10.2009, M.F. impugna la delibera n. 34, in data 24.8.2009, del Consiglio comunale di Scanzorosciate recante l’approvazione definitiva del PGT, nella parte in cui non è stata accolta l’osservazione da essa presentata (di attribuzione dell’azzonamento parte P3 e parte ad area verde) ed è stata impressa la destinazione A6 "area di connessione ecologica".

La ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) "Illegittimità della delibera impugnata per manifesta illogicità e contraddittorietà nella scelta dell’amministrazione di Scanzorosciate di non inserire i terreni di proprietà dell’odierno ricorrente in zona P 3 produttiva; difetto di istruttoria; perplessità manifesta; mancato rispetto del principio della perequazione urbanistica; difetto di motivazione; disparità di trattamento;"

2) "Illegittimità della delibera impugnata per illogicità nell’eliminazione del cosiddetto "corridoio verde";

3) "Illegittimità della delibera impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e 4 L.R.n. 12 dell’11.3.2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria; nullità invalidità inefficacia della delibera di consiglio comunale n. 2 del 16.1.2009 di adozione del PGT".

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Scanzorosciate, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 6.11.2009 (ord. N. 692/09) la Sezione ha dato atto della rinuncia all’istanza cautelare proposta.

Alla pubblica udienza del 22.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, M.F. impugna la delibera n. 34 in data 24.8.2009 del Consiglio comunale di Scanzorosciate, avente per oggetto l’approvazione definitiva del PGT, nella parte in cui non è stata accolta l’osservazione da essa presentata (di attribuzione dell’azzonamento in parte P3 ed in parte ad area verde) ed è stata impressa al fondo di proprietà della medesima la destinazione A6 area di connessione ecologica.

In via preliminare il Comune solleva eccezione di inammissibilità del gravame, rilevando che (alla data della memoria 23.10.2009) non era ancora intervenuta la pubblicazione sul BURL, sicché il PGT non era ancora efficace, ex art. 13, c. 11 LR 12/05.

Tale eccezione è comunque superata posto che la suddetta pubblicazione risulta intervenuta sul BURL n. 4 del 27.1.2010 (come riscontrabile dal sito internet del Comune).

Nel merito, il ricorso non risulta fondato.

La ricorrente è proprietaria in Scanzorosciate, alla via Trieste, di un terreno e di un capannone (censiti ai mappali, n. 3191, 1492, 1491, 2319, 2320) – che il precedente strumento urbanistico azonava come agricolo – per il quale il PGT, alla tav. C1, ha previsto la classificazione in parte (per una superficie di mq. 11.084) in area A6 "area di connessione ecologica", in parte (per mq. 810, sui quali insiste il capannone a uso agricolo) in R2 "aree residenziali consolidate".

In data 25.3.2009 la F. ha presentato osservazione al piano, con la quale, dopo aver rilevato che "nel PGT, lungo il confine ad est della sottoscritta proprietà è stata inserita una zona "P3 Aree produttive consolidate", mentre lungo il lato ovest è stata inserita una nuova zona edificabile "Ambito di trasformazione commerciale – AT.14", ha chiesto che: "la parte a sud del terreno di proprietà della sottoscritta a partire dall’allineamento con la zona AT14 e la zona P3, sia inserita in zona "P3 rea produttiva", eventualmente lasciando un’area verde a nord verso la zona residenziale, piantumata con alberi, per una profondità di m. 20 e realizzando un percorso pedonale per raggiungere il parco di Via A.Galimberti".

L’osservazione suddetta – contraddistinta dal n. 36 – è stata così controdedotta in sede tecnica (cfr. doc. n. 3 del Comune): " La previsione di "aree di connessione ecologica (A6)" impressa dal PGT adottato all’area di proprietà dell’osservante risponde agli indirizzi che derivano dalla vigente PTCP (all. E5 TAV. 5.5 "Rte ecologica provinciale a valenza paesistico ambientale") che annovera l’area in questione tra le "aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione".

Tale ruolo è stato riconosciuto ed approfondito dallo Studio paesaggistico predisposto per il PGT (cfr. TAV. F5- Carta delle connessioni ecologiche) che rileva che l’area stessa fa parte della rete dei corridoi ecologici a scala sovracomunale. Inoltre la tav. F 10Carta della sensibilità del paesaggio, specifica che la parte posta a nord della proprietà costituisce "varco a rischio di occlusione" ponendo così in evidenza l’assoluta necessità di preservare l’area stessa da qualunque intervento insediativo che possa pregiudicare la connessione ecologica individuata.

Oltre al predetto ruolo di connessione ecologica l’area di proprietà dell’osservante costituisce opportunamente separazione e filtro tra i comparti residenziali e produttivi esistenti, evitando saldature nocive all’assetto del territorio".

In sede di esamina delle osservazioni il Consiglio comunale ha disposto la reiezione dell’osservazione.

Con il primo motivo, la ricorrente censura la scelta dell’amministrazione comunale di non inserire il fondo di proprietà fra quelli la destinazione produttiva, e ciò in considerazione della conformazione della zona, nella quale l’area configurerebbe un’isola contornata dall’edificato, confinando ad est con una zona P3 (produttiva) e ad ovest con una zona edificabile denominata AT14 (a destinazione commerciale). Tale scelta non solo risulta in contrasto con il principio di perequazione urbanistica – che costituisce il principio guida del PGT- il quale è volto ad assicurare un’equa ed uniforme distribuzione dei diritti edificatori, ma comporta altresì un’ingiustificata discriminazione tra i proprietari, in assenza di una valida motivazione della scelta urbanistica penalizzante per la F. posta in essere. Infine, sarebbe stata necessaria una specifica motivazione in relazione alla sussistenza dell’ affidamento consolidatosi in capo alla ricorrente.

La complessa doglianza non risulta fondata.

In via generale, va ricordato che le scelte effettuate in sede di strumento urbanistico costituiscono espressione di ampi poteri discrezionali – che, come tali, sono insindacabili se non per errori di fatto, irrazionalità, abnormità o altri profili di eccesso di potere e che, in ragione di tale discrezionalità, l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione delle scelte operate se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione dello strumento urbanistico né una precedente destinazione di un’area comporta che siano definitive ed immodificabili le relative posizioni, spettando per legge alle autorità urbanistiche il potere di mutare le relative previsioni (cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, 24 febbraio 2011 n. 1222).

Nella fattispecie all’esame, l’Amministrazione ha provveduto ad esaminare l’osservazione presentata dalla F. ed ha analiticamente controdedotto evidenziando le ragioni che avevano condotto alla attribuzione della contestata destinazione urbanistica nonché ad a porre in luce gli elementi che si opponevano all’attribuzione della destinazione produttiva richiesta dal privato.

Inoltre, – come è stato rilevato dalla difesa del Comune – dallo studio paesaggistico del PGT emerge che tra gli obiettivi e le priorità di carattere paesaggistico da affrontare vi è quello di "recuperare e valorizzare quegli elementi della naturalità oggi degradati e relegati ai margini della città, con particolare riguardo ai corsi d’acqua e alle aree verdi incluse nell’urbanizzato che svolgono l’importante ruolo di connessione ecologica con i bioserbatoi presenti nel territorio" (pag. 30 della relazione illustrativa dello studio paesaggistico).

Come è stato rilevato in sede di controdeduzioni comunali, la Carta delle connessioni ecologiche individua parte della proprietà della ricorrente come uno dei varchi a rischio occlusione che va quindi tutelato.

La tav. F 10 della Carta delle sensibilità del paesaggio attribuisce all’area in questione la classificazione 3 (sensibilità paesistica media), confinante con aree caratterizzate dalla classe 4 (sensibilità paesistica alta).

La classe 3 indica gli ambiti "caratterizzati prevalentemente da aree scarsamente edificate, spesso poste ai margini del urbanizzato, connotata da un verde antropizzato specializzato, talvolta segnati da elementi naturalistici potenziali di valore quali fossili o piccole macchie boschive. Aree comunque fondamentali per il sistema delle connessioni ecologiche".

Infine, il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) annovera l’area in questione tra le aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione allegato e 5 tavola 5. 5 reti ecologiche provinciale ha valenza paesistico ambientale.

In tale contesto non può affatto sostenersi la sussistenza di alcun difetto d’istruttoria.

Neppure sussisteva alcun affidamento qualificato in capo alla odierna ricorrente (dovendosi rammentare che la giurisprudenza ha individuato come tali solo quelli derivanti da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie ovvero da di silenzio rifiuto su una domanda di concessione).

Infine, del tutto generico, e quindi inammissibile, risulta il profilo di censura con il quale si lamenta la violazione del principio della perequazione urbanistica.

Parimenti infondata è la seconda doglianza, con la quale la ricorrente lamenta che, in conseguenza del rigetto dell’osservazione (là dove si proponeva di realizzare un corridoio verde della profondità di m. 20), è stato illogicamente eliminato il "corridoio verde", che avrebbe consentito di realizzare una più armonica pianificazione evitando la creazione delle "macchie di leopardo".

Invero – a prescindere dall’ammissibilità del motivo, che impinge nel merito – va rilevato che la ricorrente non ha potuto contestare che l’area in questione rappresenti un varco a rischio occlusione, sicché il non aver accolto l’osservazione risulta conclusione niente affatto illogica rispetto a tale presupposto, nel mentre il conservare un corridoio di soli m. 20 non pare affatto soluzione idonea ad assicurare il raggiungimento di tale obiettivo.

Quanto all’asserita disparità di trattamento nella zonizzazione, va richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui le scelte amministrative sottese all’esercizio del potere di pianificazione, devono "obbedire solo al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell’assetto territoriale, nell’interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell’ambiente, e non anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli, con la conseguenza che in relazione ad essa non può prospettarsi una disparità di trattamento" (cfr. Cons. St., Sez. IV, 7.8.2008 n. 3358).

Con il terzo motivo, la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 13, comma 4 della L.R.n. 12 dell’11.3.2005 derivante dalla mancata illustrazione (in fase di adozione del PGT) della VAS alla commissione urbanistica, nonostante la preventiva richiesta fatta dalle minoranze.

La censura non ha fondamento.

Nessuna norma impone tale onere.

In particolare nessuna indicazione in tal senso è espressa sia dall’art. 4 della L.R. n. 12/05, il quale disciplina le modalità di svolgimento della VAS dei piani urbanistici, sia dall’ art. 13 della L.R. n. 12/05 che detta le modalità di approvazione del PGT.

Conclusivamente il ricorso va rigettato siccome infondato, ma sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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