Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 29-07-2011, n. 30239

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Lecce confermò la sentenza 16.1.2007 del giudice del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti colpevoli del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 bis condannandoli alle pene ritenute di giustizia.

In particolare – per quanto riguarda la dedotta nullità, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., delle ordinanze con cui il giudice di primo grado aveva negato un rinvio per permettere alla difesa di estrarre copia delle videoregistrazioni effettuate nello stadio dalla polizia e dalle emittenti private – la corte d’appello osservò: – che la scelta di un rito alternativo si basa sugli elementi di prova presenti nel fascicolo del pubblico ministero e quindi il giudice non è obbligato ad acquisire tali elementi prima della apertura del dibattimento; – che in ogni caso la difesa avrebbe potuto richiedere la copia dei filmati alle emittenti televisive ed alla polizia giudiziaria; – che comunque i filmati eseguiti dalla polizia costituivano prova atipica e potevano quindi essere immediatamente acquisiti ed esibiti ai testimoni nel corso dell’esame; – che peraltro nella specie nessuna delle parti aveva preso visione dei filmati e gli stessi erano stati acquisiti proprio su richiesta della difesa.

Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione nonchè violazione dell’art. 178 cod. proc. pen.. Lamentano che i filmati erano stati materialmente acquisiti al fascicolo del dibattimento e che la difesa aveva il diritto al rilascio di una copia per il corretto esercizio del diritto di difesa e per una eventuale scelta di rito alternativo.

I filmati invero costituivano dei documenti e quindi era diritto della difesa riceverne tempestivamente copia. La negata possibilità di averne copia ha limitato l’esercizio del diritto di difesa ed ha violato gli artt. 24 e 111 Cost..

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato. Risulta infatti che gli imputati furono presentati il 18.10.2005 in stato di arresto dinanzi al giudice del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, per il giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza di convalida, i difensori degli imputati chiesero termine a difesa e concordarono sulla acquisizione, prima della successiva udienza, dei filmati effettuati dalla polizia e dalle emittenti televisive in occasione dell’incontro di calcio in questione. Il giudice dispose l’acquisizione dei filmati e concesse un congruo termine di ben circa cinque mesi onde consentire alle parti di visionare il materiale prima della celebrazione del giudizio, rinviando alla udienza del 7 marzo 2006. In questa udienza il giudice rigettò una richiesta di rinvio per impedimento dei difensori di fiducia, accordò al difensore d’ufficio un termine di poche ore, rigettò altra richiesta di rinvio della difesa che aveva allegato di non avere ricevuto dalla cancelleria copia dei filmati e quindi, non sollevando le parti altre questioni preliminari, dichiarò aperto il dibattimento. L’escussione dei testi venne però interrotta ed il processo rinviato all’udienza del 31 maggio 2006 perchè i filmati acquisiti su impulso delle parti non risultavano leggibili sul computer messo a disposizione dalla polizia giudiziaria. All’udienza del 31 maggio 2006 vennero sentiti i testi, l’esame di molti dei quali si svolse contestualmente alla visione dei filmati realizzati dalla polizia e da una emittente televisiva privata.

Ciò posto, ritiene il Collegio che non si sia verificata alcuna violazione del diritto di difesa tale da dar luogo a nullità, per i motivi già evidenziati dalla corte d’appello. Non vi è stata innanzitutto alcuna illegittima limitazione del diritto di avvalersi di un rito alternativo, dato che questa scelta si basa sugli elementi di prova presenti nel fascicolo del pubblico ministero e nella specie tali filmati non erano contenuti nel fascicolo del PM ma furono acquisiti dal tribunale a richiesta delle parti. Il giudice, peraltro, non era tenuto ad acquisire elementi di prova prima del dibattimento al fine di consentire agli imputati di valutare la propria strategia difensiva. D’altra parte, gli imputati avevano pur sempre la facoltà di chiedere il rito abbreviato condizionato alla previa visione dei filmati in questione. Va inoltre considerato che i filmati, che non si trovavano nel fascicolo del PM, furono acquisiti dal giudice proprio a richiesta delle parti e che il giudice concesse alle parti un rinvio di ben cinque mesi, tempo certamente sufficiente – in mancanza di prova contraria – per consentire alla cancelleria di acquisire i filmati ed alla difesa di visionarli. Del resto, qualora nonostante il tempo concesso la difesa non fosse riuscita ad ottenere dalla cancelleria copia dei filmati stessi, ben avrebbe potuto acquisirli con lo strumento delle indagini difensive chiedendone copia alla polizia giudiziaria ed alle emittenti.

Ritiene il Collegio che nemmeno sussiste violazione del principio del contraddittorio perchè le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria costituiscono prova atipica e quindi possono essere immediatamente acquisite ed esibite ai testimoni nel corso dell’esame. Nemmeno vi è stata lesione del principio di parità tra accusa e difesa perchè nessuna delle parti aveva in precedenza preso visione dei filmati, i quali erano stati acquisiti dal tribunale proprio su richiesta dei difensori.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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