Cass. pen., sez. VI 08-05-2007 (03-05-2007), n. 17631 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Decisione definitiva – Controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca delle misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO
Con sentenza in data 19 marzo 2007, la Corte di Appello di Milano disponeva la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, di S.R., cittadino italiano, colpito da mandato di arresto Europeo (MAE) emesso in data 10 gennaio 2007 dalla Procura di Stoccarda (Staatsanwaltschaft Stuttgart), in relazione al mandato di cattura (Haftbefehl) in data 21 dicembre 2006 della Pretura (Amtsgericht) di Nurtingen relativo ai reati, ivi rubricati, di truffa professionale in forma di banda, falsificazione di documenti professionale in forma di banda, tentata truffa e falsificazione di documenti professionale in forma di banda, commessi a partire dal 19 aprile 2005 e fino al 27 maggio del medesimo anno, relativamente ad acquisti, tramite finanziamento ottenuto sulla base di documenti falsi, presso concessionari ubicati in varie località della Germania meridionale, di autovetture che poi venivano rivendute in Italia.
Trattandosi di cittadino italiano, la Corte di Appello, a norma della L. 18 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c), subordinava la consegna alla condizione che il medesimo, dopo essere stato ascoltato, fosse rinviato in Italia per la esecuzione della pena detentiva eventualmente irrogata.
La Corte di Appello riteneva che ricorressero i presupposti per l’accoglimento della richiesta, dato che i reati per i quali era richiesta la consegna, puniti con pena detentiva fino a dieci anni, erano previsti come reato dalla legge italiana, che il MAE indicava con precisione gli elementi indiziari, desunti dalle indagini di polizia e dalle perizie, e che non ricorrevano ragioni ostative alla consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 18.
Con separata contestuale ordinanza, la medesima Corte rigettava l’istanza di revoca della misura cautelare in corso ritenendo la sussistenza del pericolo di fuga.
Ricorre per cassazione lo S., a mezzo dei difensori avvocati De Mari Roberto e Ligotto Roberta, i quali, con riferimento alla sentenza, deducono la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6 comma 1, art. 18, e artt. 272, 273, 292 c.p.p., nonchè il vizio di motivazione in punto di gravi indizi di responsabilità, dato che nel M.A.E. la condotta attribuita al consegnando non è indicativa di una sua partecipazione materiale e morale al fatto contestato, che viene solo sinteticamente desunta dalle dichiarazioni dei correi D. N. e V., sulle quali non è fornita alcuna specificazione.
Inoltre nella sentenza si fa riferimento a relazioni di P.G. e a perizie di cui non vi è traccia negli atti del processo.
Quanto alla ordinanza in punto di esigenze cautelari, si osserva che il pericolo di fuga è stato incongruamente desunto dalla mera assenza dello S. dal territorio dello Stato richiedente, senza considerare che i fatti risalgono all’anno 2005, che il consegnando aveva operato in territorio tedesco utilizzando le proprie generalità e che egli era normalmente ritornato in territorio italiano nel quale risiedeva sin dalla nascita.
DIRITTO
1. Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, deve essere rigettato.
2. Nel mandato di cattura allegato al MAE sono specificamente indicati gli indizi di colpevolezza, individuati dall’autorità giudiziaria tedesca nelle dichiarazioni dei correi D.N. e V. nonchè nelle evidenze documentali circa la falsificazione di documenti utilizzati ai fini della commissione delle frodi (falsi certificati di residenza e di lavoro stabile) e circa l’apertura di conti correnti bancari, e tanto basta a fare ritenere soddisfatto il requisito previsto della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. t). Infatti, gli accennati elementi sono ampiamente idonei a sorreggere la richiesta di consegna, alla stregua dei consolidati principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
L’autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve infatti limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto – reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna", giacchè "il presupposto della "motivazione" del mandato di arresto cui è subordinato l’accoglimento della domanda di consegna (L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, e art. 18, comma 1, lett. t), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavatile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico – argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio)". Occorre dunque rilevare soltanto che "l’autorità giudiziaria di emissione dia "ragione" del mandato di arresto, il che può realizzarsi", come è nella specie, "anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna", realizzandosi in ciò il "controllo sufficiente" demandato all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione dal Considerando n. 8 della decisione – quadro (in questi termini, Cass., sez. 6^, c.c. 23 settembre 2005, Ilie Petre, seguita da molte altre decisioni conformi, tra cui sez. un., c.c. 30 gennaio 2007, Ramoci).
3. Quanto alla doglianza relativa al provvedimento cautelare, una volta disposta la consegna del soggetto all’autorità dello Stato emittente, il motivo di ricorso perde di interesse, perchè, a differenza della procedura estradizionale, nella quale è rimessa alla valutazione dell’Autorità politica la decisione circa l’estradizione dopo l’esaurimento della fase giurisdizionale (v. art. 708 c.p.p.), a seguito di una pronuncia definitiva di consegna emessa ai sensi della L. n. 69 del 2005, si instaura una fase meramente esecutiva nell’ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore (art. 23 della predetta legge), il soggetto interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato membro di emissione, senza che possa venire in questione, propria per la natura meramente esecutiva di tale adempimento, la sussistenza di pericula libertatis.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado, posto che la previsione secondo cui le spese sostenute nel territorio nazionale per l’esecuzione di un mandato di arresto Europeo sono a carico dello Stato italiano (L. n. 69 del 2005, art. 37), non riguarda il regime delle impugnazioni, retto, per ciò che concerne il ricorso per cassazione, dall’art. 616 c.p.p..
5. La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

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