Cass. pen., sez. VI 29-05-2007 (10-05-2007), n. 21184 Condizioni ostative – Convenzione europea di estradizione – Mancata previsione nell’ordinamento dello Stato richiedente di limiti massimi di carcerazione preventiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Torino con sentenza 12/1/2007 dichiarava sussistere le condizioni per l’estradizione del cittadino albanese M.E. in Romania, dove l’Autorità giudiziaria di Teleorman aveva emesso nei suoi confronti mandato di arresto per "reati di traffico di esseri umani finalizzato allo sfruttamento della prostituzione commesso conducendo in Italia più donne anche minorenni costringendole al meretricio e sfruttando il ricavato dell’attività".
Ricorre la difesa del M. assumendo in primo luogo non essere applicabile la Convenzione europea di estradizione, ma la L. n. 69 del 2005, sui mandato di cattura europeo essendo la Romania entrata nell’Unione europea il 1 gennaio 2007.
In secondo luogo lamenta la genericità delle accuse esposte nella documentazione allegata alla richiesta di estradizione, sia relativamente al fatto, sia relativamente alle fonti di prova.
In terzo luogo denuncia la violazione dell’art, 7 della Convenzione di estradizione essendo la condotta criminosa commessa in parte in Italia.
Infine si duole del fatto che il diritto processuale rumeno non prevede termini al periodo massimo di custodia cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso non ha pregio.
La procedura estradizionale è iniziata anteriormente all’ingresso della Romania nella Unione europea, secondo le disposizioni di cui all’art. 697 c.p.p., segg., e sulla base della Convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957, alla quale anche la Romania aderisce.
Tale procedura deve essere applicata secondo il principio "tempus regit actum" e non essendo peraltro prevista da alcuna norma la "conversione" della richiesta di estradizione in mandato di arresto europeo di cui alla 1. 22.4.2005, n. 69 – che richiede forme e modalità tutt’affatto diverse.
2. Ciò premesso, anche il secondo motivo di ricorso appare infondato.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), della menzionata Convenzione di estradizione a sostegno della richiesta non è necessaria una particolare documentazione, specie in relazione alle fonti di prova" essendo sufficiente l’esposizione dei fatti per i quali l’estradizione viene chiesta, il tempo e il luogo della loro commissione, la loro qualificazione giuridica e il riferimento alle disposizioni di legge (dello Stato richiedente) applicabili.
3. Neppure il motivo concernente l’eventuale commissione di parte della condotta criminosa in Italia ha pregio.
Non essendo pendente alcun procedimento penale in Italia nei confronti del M. – come rileva la sentenza impugnata a seguito di accertamenti effettuati – vale il principio affermato da questa stessa sezione della Cassazione (sent. 25.1.2001, Kecap) secondo cui solo la pendenza in Italia di un procedimento penale per lo stesso fatto oggetto della richiesta di estradizione vieta di adottare una pronuncia di estradabilità. 4. Infine la doglianza concernente il fatto che il diritto processuale rumeno non custodia cautelare (ma soltanto controlli periodici circa la persistenza delle esigenze cautelari) non è di ostacolo entrata a far parte all’estradizione una volta che la Romania è ad ogni effetto dell’Unione europea. preveda termini al periodo massimo di soltanto controlli periodici 5. In questo quadro il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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