T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 31-08-2011, n. 4258 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, nella qualità di coniuge del Maresciallo Aiutante nel Corpo della Guardia di Finanza L.R., deceduto, ha chiesto il riconoscimento dell’infermità dal medesimo contratta (cirrosi epatica HCV correlata seguita da decesso), quale dipendente da causa di servizio e la corresponsione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità.

L’istanza riceveva positivo riscontro dalla C.M. dell’Ospedale di Caserta, giusta verbale n. 1092 del 9.8.2009.

Di contro, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione intimata (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza), aderendo al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 9831 del 4.10.2002, ha ritenuto che l’infermità denunciata non potesse riconoscersi come dipendente da fatti di servizio.

Avverso tale provvedimento, con un’unica articolata censura, la ricorrente deduce che, in presenza di un contrasto tra pareri, l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare se, nel parere del Comitato, da essa privilegiato, erano state esaustivamente esplicitate le ragioni del dissenso dal pregresso giudizio medico legale.

Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.

All’udienza del 6.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Giusta quanto già esposto nella narrativa in fatto, il thema decidendum è rappresentato dal metodo di composizione utilizzato dall’Amministrazione intimata per armonizzare – nell’ambito del procedimento di riconoscimento del cd. equo indennizzo – le contrastanti risultanze istruttorie rinvenienti dai configgenti pareri rispettivamente resi dalla Commissione Medica Ospedaliera e dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

Ed, invero, mentre la C.M. dell’Ospedale di Caserta, giusta verbale n. 1092 del 9.8.2009, si era espressa nel senso che l’infermità diagnosticata al Maresciallo Russo (cirrosi epatica HCV correlata seguita da decesso) fosse dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 1^ ctg. misura massima, il Comitato di verifica per le cause di servizio (con parere n. 9831 del 4.10.2002), ha ritenuto, viceversa, di non poter condividere tale giudizio e ciò in quanto "…la pregressa epatite virale, cui è riconducibile l’affezione cirrotica, deve ritenersi contratta per cause estranee al servizio che, come risulta dagli atti, non ha comportato il contatto del soggetto con sangue o liquidi biologici infetti, né risulta esservi stata la possibilità di penetrazione parenterale del virus specifico".

La questione sottoposta all’esame della Sezione è già stata affrontata in giurisprudenza: a tal riguardo, si è infatti evidenziato che, in materia di equo indennizzo l’ordinamento vigente non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato v.c.s. il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione Medica Ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del Comitato s’impone all’Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante (cfr. da ultimo TAR Lazio, Sez. II, 21 dicembre 2010 n. 37911).

In definitiva, l’Amministrazione – in mancanza di carenze del parere del Comitato – può, senz’altro, conformarsi a tale avviso, senza dover dare alcun conto della preferenza accordata rispetto ad eventuali elementi di segno contrario rinvenibili nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 aprile 2011, n. 2992).

Orbene, avuto riguardo al caso in esame, mette conto evidenziare che, del tutto coerentemente con le divisate coordinate, il parere del Comitato – su cui poggia l’avversato provvedimento reiettivo – risulta adeguatamente motivato ed immune da vizi logici o da macroscopiche illegittimità anche in ragione della sua chiara attitudine a rendere esplicite le ragioni di dissenso rispetto ai precedenti arresti valutativi.

Ed, invero, il predetto organo consultivo ha disatteso le conclusioni rassegnate dalla C.M.O., in quanto manifestamente disancorate dalle risultanze istruttorie.

La C.M.O. di Caserta aveva, infatti, così argomentato le proprie considerazioni medico legali a supporto dell’affermata dipendenza dell’infermità de qua dal servizio di istituto "…durante il lungo periodo di servizio prestato è stato esposto a fonti di contagio (arresti e colluttazioni con extracomunitari, tossicodipendenti etc.). Tutti fattori questi che verosimilmente fanno rilevare nei fatti di servizio elementi concausali efficienti e preponderanti nel determinismo dell’affezione".

Di contro, l’istruttoria preliminare – che si avvaleva, anzitutto, dei contributi informativi forniti dall’Amministrazione di appartenenza, evidentemente a conoscenza delle modalità di impiego del Maresciallo Russo – non lascia affatto emergere quelle peculiari circostanze valorizzate come assorbenti dal primo organo di valutazione e che, pertanto, siccome estranee agli atti del procedimento, giammai avrebbero potuto orientarne il giudizio medico – legale.

D’altro canto, la stessa prospettazione di parte che ha dato avvio al procedimento – riscontrata nei rapporti dell’Amministrazione di appartenenza – ha messo in risalto esclusivamente il fatto che il servizio d’istituto è stato prestato in "..reparti disagiati, assoggettandosi spesso a fattori perfrigeranti, a stress, cause emotive, disordini alimentari, all’umidità ed ad offese climatiche ed ambientali".

Alla stregua delle divisate emergenze appare, dunque, del tutto congruente il giudizio conclusivo rassegnato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, con conseguente esclusione – per tutte le ragioni fin qui esposte – di qualsivoglia ulteriore obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione procedente.

E ciò perché, riportando il giudizio complessivo alle concrete risultanze istruttorie evincibili dagli atti del procedimento, le modalità di svolgimento del servizio di istituto non evidenziano profili di anomalia tali da correlare ad esso – quale concausa, preponderante ed efficiente, nel relativo determinismo eziologico – l’insorgenza della specifica malattia denunciata.

Consclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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