Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 29-07-2011, n. 30358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 18.11.2009 della Corte d’appello di Messina veniva parzialmente riformato il decreto 18.11.2009 del tribunale di Messina nel senso che veniva ridotto il periodo di durata (da tre anni, a due anni e sei mesi) della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno emessa nei confronti di C.S., La Corte riteneva che, per quanto la difesa avesse provato gli indubbi progressi conseguiti dal C. in sede di espiazione pena, la valutazione positiva espressa ai fini del trattamento penitenziario non poteva essere significativa della cessazione della pericolosità sociale, atteso che l’interessato non risultava affrancato dalla tossicodipendenza, risultava gravato da un curriculum criminale di peso, culminato con un omicidio in danna di anziana parente a scopo di rapina, elementi questi che segnavano in termini di attualità la pericolosità sociale del predetto.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sottolinea che le pregresse azioni criminose del ricorrente sono riconducibili ad un passato di tossicodipendenza, da cui il prevenuto si sarebbe liberato, ragion per cui la Corte avrebbe dovuto condurre un’indagine onde valutare se l’attuale situazione di affrancamento consenta la formulazione di un giudizio prognostico favorevole. La misura sarebbe stata emessa pur a fronte di una situazione di incertezza. Viene poi contestato che non sia stato escluso l’obbligo di soggiorno, senza fornire motivazione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile poichè interposto per motivi diversi da quelli consentiti. In materia di misure di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato ai soli vizi di violazione di legge e quindi non può essere esteso al controllo sull’adeguatezza e sulla coerenza logica dell’iter giustificativo della decisione.

La ordinanza impugnata è assolutamente in linea con il dettato normativo, atteso che è stata confermata la misura di prevenzione sulla base di un giudizio di pericolosità sociale correttamente espresso, essendo stato condannato il prevenuto, già tossicodipendente, per reato di omicidio a scopo di rapina, in danno di anziana parente, condotta ritenuta del tutto ragionevolmente significativa di spiccata pericolosità. E’ stato peraltro dato atto dell’inizio di un percorso di riconciliazione sociale intrapreso, – che è alla base della decisione della corte territoriale di ridurre la durata della misura -, ma tale percorso è stato ritenuto niente affatto esaurito alla luce di considerazioni plausibili. La valutazione è stata frutto della disamina delle opposte istanze e non possono essere ravvisate deviazioni interpretative o forzature delle norme di legge a disciplina della materia.

La corte ha poi correttamente ritenuto, con valutazione in fatto non censurabile in detta sede, che detto tipo di misura, con obbligo di soggiorno, si prospettava come indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di natura preventiva, con il che la lamentata omissione di motivazione, quanto alla richiesta di esclusione dell’obbligo di soggiorno, non ha ragion d’essere.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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