Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 29-07-2011, n. 30357

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7.12.2010 il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l’opposizione interposta da L.M. al decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Livorno in data 30.7.2010, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, sul presupposto che l’espulsione si configura come un’atipica misura alternativa alla detenzione e non è una sanzione amministrativa in senso tecnico, con la conseguenza che non è applicabile il principio di irretroattività sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1; che non risultava che il prevenuto avesse reiterato la richiesta di permesso di soggiorno che aveva avuto scadenza il 19.5.2000; che ancora non erano in gioco valutazioni sulla meritevolezza per escludere la misura, che risponde a ragioni di sfoltimento delle carceri ed è doverosa in presenza dei presupposti di legge.

2. Avverso tale pronuncia, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione per dedurre:

2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, avendo il tribunale a quo ritenuto la non pendenza di domanda di permesso di soggiorno in capo al L. a seguito di nota della Questura di Milano che aveva fatto riferimento ad un controllo eseguito solo sul portale informatico, laddove la procedura informatica è stata istituita soltanto a far tempo dal 2006. Poichè il ricorrente aveva seguito la procedura cartacea ed aveva prodotto copia del cedolino che gli era stato rilasciato, la base informativa su cui si è basato il giudice a quo è insufficiente. Ritiene la difesa che il fatto che la domanda sia stata inoltrata quando il prevenuto era ristretto avrebbe fatto sì che la stessa venisse fatta cadere, senza un formale atto di rigetto, lasciando l’istante in una posizione giuridica indefinita.

2.2 Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale:

l’espulsione è stata irrogata come effetto penale della condanna con statuizione retroattiva e come tale sarebbe illegittima, poichè il delitto oggetto di condanna fu posto in essere prima rispetto all’entrata in vigore della L. n. 189 del 2002 che ha introdotto l’espulsione. Il problema dell’irretroattività, ad opinione della difesa, non riguarda la sanzione amministrativa, ma la legge penale, posto che la revoca del permesso di soggiorno, il diniego della sua concessione e l’espulsione amministrativa sono di fatto una pena accessoria che consegue alla commissione dei reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen., o quanto meno un effetto penale. E proprio perchè la norma non lascia nessuna discrezionalità o possibilità di valutazione, nè a chi deve decidere se concedere o no il permesso di soggiorno, nè al giudice che deve verificare la legittimità di quegli atti, non va messo in dubbio il carattere di effetto penale della condanna con riferimento a quei reati cui l’espulsione deve seguire.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, poichè l’espulsione ha natura amministrativa con la conseguenza che non è applicabile il principio di irretroattività. 4. E’ stata depositata memoria con cui viene ribadito che il ricorrente presentò istanza di rinnovo del permesso di soggiorno cartacea, di talchè è impossibile trovarne conferma presso il portale delle poste. Viene ricordato che per giurisprudenza della Corte Costituzionale l’espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 16 è sanzione amministrativa. Il L. fece ingresso in carcere quando era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed il delitto per cui fu condannato non era ostativo al rinnovo. La qualificazione dell’espulsione come effetto penale della condanna e la conseguente illegittima applicazione retroattiva dell’espulsione costituisce autonomo e residuale motivo di impugnazione, atteso che consegue come pena accessoria per taluni tipi di reato.

Motivi della decisione

Fermo restando che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’espulsione dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 1, comma 5 ha natura amministrativa con la conseguenza che non è applicabile il principio di irretroattività (cfr. Sez. 1 20/1/06, Ismaili, rv. 233.196), il gravame va accolto perchè il primo motivo di ricorso è fondato. L’imputato ha infatti dichiarato di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e risulta aver prodotto all’udienza, avanti al tribunale di sorveglianza, il relativo cedolino, a suo dire, rilasciato dalla Questura di Milano, Detta argomentazione difensiva è stata ritenuta superata dal fatto che secondo la Questura non risultava intervenuta alcuna richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presso il portale poste, con il che venivano ritenuti sussistere i presupposti per l’espulsione ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. citato (espulsione che non potrebbe per contro essere disposta, quando spetta all’autorità amministrativa il compito di controllare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno). Il ragionamento seguito dal giudice a quo per addivenire a ritenere la insussistenza della causa ostativa all’espulsione potrebbe esser stato basato su dati non corretti, poichè la procedura cartacea è stata abbandonata solo a fine anno 2006, cosicchè l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno asseritamente presentata nel 2000 dal ricorrente, non poteva giovarsi della procedura informatica, ragion per cui per poter escludere la pendenza di una richiesta di rinnovo, l’indagine doveva essere condotta su base cartacea.

La motivazione del provvedimento impugnato sconta l’incertezza su questo dato di fatto, per cui si impone l’accertamento della situazione rappresentata dal ricorrente che potrebbe accreditare la causa ostativa all’espulsione.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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