Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 29-07-2011, n. 30355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21.6.2010 il giudice del tribunale di Pordenone non convalidava l’arresto in flagranza disposto nei confronti di S.V. per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, in quanto la stessa risultava espulsa sulla base di permesso di soggiorno scaduto e per il quale non era intervenuto rinnovo, ipotesi punita da sei mesi ad un anno di reclusione per cui non è previsto l’arresto in flagranza.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Pm presso il tribunale di Pordenone per dedurre violazione dell’art. 391 c.p.p., comma 4, e art. 125 c.p.p., comma 3, in quanto il giudice avrebbe dovuto operare una verifica meramente formale, controllando la sussistenza dei requisiti legittimanti l’arresto in flagranza. Nel caso di specie, l’indagata risultava essere entrata irregolarmente nel nostro territorio, circostanza che configurava la violazione più grave contestata senonchè, essendo incinta, aveva ottenuto un temporaneo permesso per motivi di salute, scaduto il quale la stessa aveva presentato istanza di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, che era stata dichiarata inammissibile; il Prefetto procedeva allora ad emettere decreto di espulsione a cui seguiva il provvedimento del Questore in data 19.8.2009, con il che doveva ritenersi configurata l’ipotesi di reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, dovendosi equiparare la richiesta di permesso di soggiorno dichiarata inammissibile all’ipotesi di mancata richiesta; non solo, ma l’aver fruito di permesso di soggiorno per ragioni di salute per periodo limitato, non va equiparato all’ipotesi di aver visto scadere il proprio permesso di soggiorno senza richiederne il rinnovo.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Come è stato rilevato dal giudice a quo, la ricorrente risultava essersi trattenuta in Italia sulla base di permesso di soggiorno di cui aveva chiesto la conversione, risultando la stessa avere regolare residenza in Italia, di talchè la sua posizione non poteva essere assimilata ai casi previsti nella prima ipotesi contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, comma 1, dovendo al contrario esser fatta rientrare nella seconda ipotesi della norma citata ("si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno, se l’espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata…"), per la quale non è previsto l’arresto in flagranza: di qui la corretta non convalida dell’arresto operato dalle forze di polizia. Nel caso di specie, secondo quanto assunto dallo stesso Pm ricorrente, la S. aveva chiesto permesso di soggiorno per motivi di famiglia e l’istanza era stata dichiarata inammissibile, situazione che giustamente è stata valutata dal giudice a quo come rientrante nella seconda delle previsioni dell’art. 14, comma 5 ter, D.Lgs. citato, avendosi riguardo a soggetto identificato ed autorizzato, ancorchè solo per motivi legati alla gravidanza e per periodo definito, a soggiornare nel nostro paese. L’arresto in flagranza non poteva quindi essere disposto. Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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