Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 29-07-2011, n. 30354 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’I 1.10.2010 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato formulata da V.R. relativamente a due episodi di ricettazione, l’uno del 17.7.1998 e l’altro del 10.6.1998, sul presupposto che non era provato che al momento della prima condotta il V. avesse programmato la seconda.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per contestare la mancanza di motivazione dell’ordinanza: nel caso di specie si avrebbe riguardo a due reati di ricettazione di assegni, facenti parte di un medesimo carnet, rubato ad una sola persona, assegni monetizzati nel breve spazio temporale l’uno dall’altro. Di fronte a questi indici rivelatori della unicità di disegno, il giudice a quo avrebbe dovuto specificare quale era l’elemento ostativo alla valutazione unitaria.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza perchè motivata solo in apparenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La motivazione dell’ordinanza impugnata è assolutamente insufficiente, essendosi limitato il giudice a quo a rilevare la mancanza di prova di un progetto unitario, senza specificare su quali basi perveniva a detta conclusione. Risulta quindi del tutto carente la doverosa disamina sui reati in relazione ai quali veniva chiesta una valutazione unitaria, sulla loro natura e sulla loro collocazione spazio temporale, onde valutare se erano ravvisabili profili sintomatici di una deliberazione unitaria, tanto più in un caso quale quello di specie, in cui si ha riguardo a reati non solo della stessa indole, ma di identica natura, riguardanti la ricettazione di due assegni facenti parte di uno stesso carnet, smarriti dallo stesso titolare del conto, risultati negoziati a brevissima distanza l’uno dall’altro.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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