T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 31-08-2011, n. 1291 Servizi comunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono, rispettivamente, la madre, nonché amministratrice di sostegno e il padre di Mauro Bacchetti, disabile in situazione di gravità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, inserito presso il Centro Diurno Disabili.

Essi si dolgono dell’illegittimità degli atti con cui il Comune – pur applicando, in relazione alla retta di frequenza del servizio CDD, il principio della valorizzazione della dichiarazione ISEE del solo utente – ha previsto che, per quantificare la quota di partecipazione al servizio mensa e al servizio trasporto, si faccia, invece, riferimento all’ISEE familiare.

A tal fine essi hanno dapprima dedotto, con il ricorso introduttivo:

1. violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. 109/98, 1 bis del DPCM 221/1999, degli artt. 4 e 5 del DPR 223/1989, degli artt. 443 e 438 del codice civile, dell’art. 24 del D.L. 112/1998, degli artt. 4 e 6 del DPCM 14 febbraio 2001, in quanto la quota di compartecipazione sarebbe stata illegittimamente posta a carico dei soggetti civilmente obbligati;

2. violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione e della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità e dell’art. 3, comma 2 ter del d. lgs. 109/98, e più precisamente del principio, da essi ricavabile, della necessità dell’evidenziazione della situazione economica del solo assistito anche con riferimento ai servizi di mensa e trasporto;

3. violazione dell’art. 28 della legge n. 118/1971 e, conseguentemente degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione e degli artt. 3, 9 e 20 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, in quanto il servizio di trasporto dovrebbe essere gratuito al pari di quello previsto per la frequenza della scuola dell’obbligo;

4. violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione e della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, in quanto l’art. 26 della legge n. 104/1992 imporrebbe ai Comuni di assicurare le modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servizi dei mezzi pubblici nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio;

5. violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di "proporzionalità";

6. violazione dei più volte citati articoli della Costituzione, nonché degli artt. 2, comma 4 e tabella 1 del d. lgs. 109/98, dell’art. 3 del D.P.C.M. 221/1999, degli artt. 3 e 46 del d. lgs. 917/1986, dell’art. 34 del d. lgs. 601/1973, dell’art. 1 della legge n. 118/1971, dell’art. 4 della legge n. 328/2000. Mentre l’invocata normativa parrebbe escludere dalla componente reddituale ISEE tutti i redditi esenti, il Comune intimato avrebbe introdotto una diversa quota di contribuzione diversificando l’ipotesi in cui il disabile fruisce dell’indennità di accompagnamento, da quella in cui non ne fruisce.

A seguito dell’adozione, da parte del Comune, di un atto di intimazione e costituzione in mora, i ricorrenti hanno impugnato anche tali atti con ricorso per motivi aggiunti nel quale sono state dedotte le stesse censure già indicate.

Il Comune si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti per mancanza di legittimazione attiva dei genitori del disabile che fruisce dei servizi, maggiorenne e soggetto ad amministrazione di sostegno e per carenza di autorizzazione del giudice tutelare per quanto riguarda la madre nella sua posizione di amministratore di sostegno. Esso ha altresì esaminato le ragioni di infondatezza dei singoli motivi di ricorso dedotti.

In vista della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno delle tesi rappresentate da ciascuna.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso – superate le eccezioni di inammissibilità in considerazione del deposito dell’autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal giudice tutelare all’amministratrice di sostegno, nonché della circostanza per cui gli stessi genitori, in quanto richiesti di partecipazione alla spesa, hanno un interesse concreto ed attuale a censurare la legittimità degli atti impugnati -deve essere respinto.

Non merita positivo apprezzamento la prima censura, riproposta anche nel ricorso per motivi aggiunti, in quanto, l’erronea indicazione, come destinatario della missiva impugnata, del padre dell’utente del servizio, anziché del suo amministratore di sostegno (la madre) non appare sufficiente a dimostrare la lamentata imputazione della partecipazione ai soggetti civilmente obbligati in ragione dell’art. 433 del cod. civ..

Nel caso in esame, infatti, non si può ravvisare una fattispecie di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno l’obbligo alimentare nei confronti del disabile, ma si è piuttosto in presenza di un’ipotesi di operatività di un diverso sistema di compartecipazione alle spese per la prestazione del servizio, in ragione delle capacità economiche del disabile e della sua famiglia che appare delineato dalla vigente normativa in materia, in specie regionale, di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo.

Anche la seconda censura deve essere respinta. Il provvedimento risulta essere conforme alla vigente normativa, la quale necessita, come recentemente affermato da questo Tribunale nella propria pronuncia n. 933/2011, di un’interpretazione logicosistematica della disciplina di settore che impone una lettura dell’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98 secondo cui sussiste "l’obbligo di sviluppare l’indagine sul reddito familiare valorizzando la posizione individuale del soggetto colpito da gravi limitazioni psicofisiche e dunque assumendo in via prioritaria i suoi redditi come autonomi e separati ai fini del calcolo della contribuzione al costo della prestazione resa. Ciò tuttavia non avviene senza limite alcuno, potendosi allargare la valutazione al nucleo di appartenenza ove la capacità contributiva complessiva superi una determinata soglia, determinata secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità, ossia alla luce delle concrete condizioni di vita di una famiglia che accoglie al suo interno una persona svantaggiata" (principio già espresso nella sentenza TAR Brescia, I, n. 350 del 6 marzo 2008 e ribadito nella sentenza 1470/09, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 551/2011).

Tale principio deve ritenersi valido per ogni prestazione erogata al disabile e, quindi, anche e a maggior ragione con riferimento ai servizi di trasporto e mensa.

Applicata la regola al caso di specie, inoltre, essa appare pienamente rispettata, considerato che il Comune ha evidenziato come alla base del censurato provvedimento ci sia stata anche la valutazione della indiscutibile capacità economica e patrimoniale del nucleo familiare in cui il disabile risulta essere a pieno titolo inserito (ISE oltre i centomila euro e ISEE oltre i 40.000).

Ne discendono l’adeguatezza dei provvedimenti impugnati, adottati sulla scorta della ragionevole valorizzazione della situazione economica del nucleo familiare in cui il disabile risulta essere inserito.

Ciò a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, il Comune ha utilizzato, per la determinazione della retta correlata alla fruizione del servizio del Centro Diurno, il riferimento al solo reddito del disabile, ricorrendo all’applicazione del principio di contribuzione estesa alla famiglia ai soli servizi accessori (trasporto e mensa). Proprio tale particolarità della fattispecie appare idonea a garantire il rispetto di quei principi di ragionevolezza ed adeguatezza individuato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1607/2011 quale presupposto della legittimità degli atti che prevedono il coinvolgimento del nucleo famigliare nel sostenere le spese relative al componente disabile, a prescindere dall’entrare nel merito della qualificazione del servizio di trasporto come assimilabile a quello scolastico.

La quarta doglianza, nella quale si lamenta la violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione e della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, non merita anch’essa positivo apprezzamento, in considerazione del fatto che la norma invocata deve essere intesa nel senso che essa impone al Comune di garantire il trasporto del disabile, ma non anche di garantire la gratuità del servizio.

Nel caso in esame, inoltre, i fatti smentiscono la lamentata (censura 5) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di "proporzionalità", tenuto conto della capacità economica e patrimoniale del nucleo familiare in questione di cui si è già ampiamente detto.

Anche la sesta ed ultima censura non dimostra l’illegittimità dei provvedimenti impugnati. Il Comune, infatti, ha preso in considerazione il beneficio dell’indennità di accompagnamento al fine di escludere il cumulo con altro di finalità assistenziale, come l’erogazione del servizio di trasporto. Non può, quindi, ravvisarsi alcuna ipotesi di discriminazione costituzionalmente rilevante, tanto più se si considera che, come evidenziato nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1607 del 16 marzo 2011 la presenza di una indennità di accompagnamento rileva, in base al regolamento, per escludere non l’accesso al servizio di trasporto, ma, proprio come nel caso di specie, la concessione del beneficio della riduzione tariffaria.

È ragionevole, infatti, stabilire che chi abbia già un beneficio finalizzato a facilitare gli spostamenti (a causa della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore) non cumuli altro analogo beneficio, consistente in una riduzione tariffaria per il servizio di trasporto che è comunque garantito.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la difficoltà di ricostruire la normativa in concreto applicabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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