Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-12-2011, n. 27951 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con decreto depositato in data 16 febbraio 2010 la Corte di appello di Lecce condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di G.C. della somma di Euro 8.000,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo (introdotto nel febbraio 1997 e ancora pendente il 19 settembre 2008, data di presentazione della domanda) relativo a una vertenza in materia di indennità di maternità.

La Corte territoriale, in particolare, individuava in anni otto la durata non ragionevole del procedimento, tenendo conto dei rinvii richiesti dalle parti.

1.1 – Per la cassazione di tale decreto, con il quale veniva disposta anche la compensazione delle spese processuali, propone ricorso la G., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Ritenuto che:

il primo motivo, con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. è fondato, per aver la corte territoriale attribuito rilievo ai rinvii richiesti dalle parti, così determinando un maggior periodo di durata ragionevole del giudizio, è fondato, in quanto il riferimento ai rinvii richiesti dalle parti, in assenza di una specifica motivazione in merito ad una finalità meramente dilatoria e di un’opportuna considerazione del ruolo del giudice, appare generico e privo di decisiva rilevanza (cfr., soprattutto in motivazione, Cass., 25 gennaio 2008, n. 1715; Cass., 19 luglio 2010, n. 16838); nella determinazione del periodo eccedente la durata ragionevole del quale l’Amministrazione debba rispondere, il giudice deve anche valutare se, ed in quale misura, a tale protrazione abbia contribuito il comportamento della stessa parte che chiede di essere indennizzata, e dei suoi difensori. Da un lato, quindi, debbono essere specificate le ragioni del rinvio, dall’altro non va comunque trascurato che anche i rinvii richiesti dalla parte possono essere imputati in parte all’apparato giudiziario, se e nella misura in cui la lunghezza di ciascun rinvio non risulti giustificata dalle ragioni per le quali è stato richiesto, dovendo essere piuttosto ascritta ad obiettive disfunzioni ed insufficienze dell’apparato stesso (cfr. Cass. n. 5995/2011; Cass. n. 11037/2010;

n. 24356/2006; n. 21020/2006). il secondo motivo, relativo al regolamento delle spese processuali, è assorbiteli decreto impugnato deve essere cassato, dovendo il giudice del rinvio accertare le ragioni dei singoli rinvii ed in ogni caso determinare se, ed in quale misura, essi, anche in relazione alla loro durata, siano da attribuire o meno a comportamenti dilatori delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa il decreto impugnato e, rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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