Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 29-07-2011, n. 30353 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9.7.2010, la corte d’appello di L’Aquila confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per la durata di anni due, a carico di Be.Ca. e S.L., nonchè l’obbligo di versamento di cauzione e disponeva, in accoglimento del ricorso del pm di Chieti, la confisca del fabbricato sito in Vasto, intestato al’epoca ai minori B.O., F., S. e C..

La corte d’appello sottolineava che la S. era stata condannata alla pena di anni dieci di reclusione, ancorchè non definitiva per traffico di stupefacente, che il marito, Be. era stato assolto dalla medesima accusa, ancorchè risultasse il referente di soggetti albanesi con cui la moglie gestiva il lucroso traffico. Di qui la valutazione in termini di pericolosità sociale su entrambi che giustificava la conferma della misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno per due anni, con obbligo di cauzione.

La corte riteneva poi l’insussistenza di redditi leciti in capo ai coniugi S.- Sp., genitori di S.L., per l’acquisto del terreno in Vasto su cui venne edificato un immobile di consistente valore economico e concludeva sulla simulazione dell’acquisto del terreno in oggetto ad opera della Sp.. In primis, veniva rilevato che stando alla parte venditrice D. G., a contattarla era stato D.S.C. che invero si era fatto rilasciare nel novembre 2002, una procura irrevocabile a vendere-dietro pagamento del prezzo del terreno-, che le fu sempre tenuta nascosta l’identità del reale acquirente e che solo nel 2003, si presentò a lei Be.Ca. come il proprietario del terreno. Ancora veniva valorizzato il dato che fu B. ad avere chiesto, fornito di procura, la concessione edilizia e fu ancora lui ad aver seguito e diretto i lavori per la costruzione del fabbricato su detto terreno. Pertanto veniva ritenuta provata l’interposizione fittizia, a cui doveva conseguire l’inefficacia della successiva donazione ai minori, operata dalla Sp., costituente una retrocessione agli effettivi acquirenti B. e S., i quali dovevano essere considerati i veri titolati dell’immobile, di cui risulta abbiano sempre disposto. Veniva ritenuto certo che i fondi per la costruzione erano di provenienza illecita, cosicchè la confiscabilità del fabbricato, realizzato con proventi illeciti si estende al suolo a cui accede, indipendentemente dal fatto che di esso sia accertata l’illecita provenienza, pena la concreta ineffettività della norma che intenda colpire i vantaggi economici acquisiti da persona socialmente pericolosa.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’avv. Nobile Ranieri, quale curatore speciale dei minori B. F., B.S. e B.C., nonchè B.O., con il patrocinio dell’avv. Gaetano Pecorella e dell’avv. Nobile Ranieri che hanno proposto con distinti atti, identiche argomentazioni.

E’ stata dedotta inosservanza di norme penali e processuali ed in particolare della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, e dell’art. 125 c.p.p..

Secondo i ricorrenti è di immediata evidenza l’assoluta carenza di motivazione sul punto dell’effettivo acquirente del terreno de quo.

L’interposizione nella compravendita del D.S. aveva sicuramente lo scopo di celare la etnia rom e la condizione di analfabetismo della Sp. e la successiva donazione ai nipoti rispondeva alle più normali ed elementari consuetudini familiari e sociali, cosicchè non vi sarebbe prova alcuna di interposizione di persona, essendo stata la Sp. la reale interessata all’acquisto del terreno, nè tanto meno vi sarebbe prova dell’illecita provenienza dei denari con cui la Sp. ebbe ad acquistare l’immobile.

Quanto poi al fabbricato, sostengono i ricorrenti che la sentenza delle Sezioni Unite richiamata dalla corte territoriale sarebbe mal invocata, dovendo dare operatività al principio dell’art. 934 c.c., e non potendo fare gravare alcun sacrificio su chi è unico legittimo proprietario.

Sostiene la difesa che nel caso de quo si ha riguardo ad un bene (il fabbricato), in ipotesi costruito con mezzi illeciti da parte del proposto (Bevilacqua Carmine) ed altro bene (il terreno), acquistato nel 2002 con mezzi leciti da parte di soggetto terzo (la Sp.), beni poi ricevuti in donazione dai ricorrenti e dalla loro sorella Omelia: ma dirime ogni dubbio, a detta dei ricorrenti, il nuovo testo della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, modificato dalla novella del 2008, secondo cui quando i beni non possono essere confiscati, in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

4. E’ stata depositata memoria datata 17.6.2011 dai difensori di B.O., con cui è stato evidenziato, quanto all’acquisto del terreno in contestazione, che esiste un legittimo e regolare contratto di acquisto da parte di Sp.Gi., ragion per cui la ritenuta interposizione fittizia andava più approfonditamente dimostrata. Si sottolinea che la ricorrente al momento in cui fu acquistato il terreno era minore ed intervenne l’autorizzazione del giudice tutelare di Vasto. Viene infine rilevato che nel caso di accessione del fabbricato al terreno, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro e altri beni di valore equivalente, quando i beni non possano essere confiscati, in quanto trasferiti legittimamente prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili. Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in forza della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11: nel caso di specie, in cui la motivazione del provvedimento impugnato è assolutamente adeguata, il vizio di motivazione non può essere dedotto, non vertendosi nell’ipotesi in cui la motivazione sia meramente apparente, o inidonea a fare comprendere il filo logico sottostante e dunque la congruenza logica, da sconfinare in un vizio di violazione di legge.

Quanto all’oggetto della doglianza che verte sulla confisca del fabbricato realizzato su terreno acquistato dai coniugi Sp.- S. e donato ai figli di Be.Ca. e S. L., deve essere rilevato come il giudice a quo ha dato atto, con argomenti solidi ed ancorati alle emergenze acquisite, che il B. ebbe a disporre dell’immobile, ebbe a richiedere la licenza edilizia e ad affrontare in prima persona le spese di realizzazione del fabbricato su detto terreno, il che stava a dimostrare l’interposizione fittizia della Sp. quale titolare apparente dell’immobile, tanto più a fronte della ritenuta mancanza di prova sulla effettiva destinazione al pagamento di risorse finanziarie di provenienza Sp.; che parimenti non ricorrevano ragioni plausibili per giustificare il passaggio ai nipoti minorenni del fabbricato medio tempore costruito sul terreno, il che segnava una seconda interposizione fittizia. Il percorso logico ed argomentativo dei giudici di merito è assolutamente coerente ed alcuna violazione di legge è dato apprezzare nelle conclusioni adottate: in primis non può ritenersi applicabile nel caso di specie la L. n. 575 del 1965 a tutela dei terzi in buona fede, atteso che non ricorre nella presente fattispecie la posizione di un "terzo" tutelabile nel senso preteso dai ricorrenti; in secondo luogo è stato correttamente applicato il principio affermato con la sentenza delle Sezione Unite n. 1152, del 25.9.2008 (dep. 13.1.2009), secondo cui il sequestro preventivo di un edificio confiscabile a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 21992, n. 356, si estende alle pertinenze dell’edificio e al suolo su cui è stato realizzato, ancorchè la provenienza del suolo sia legittima. Pertanto, anche volendo ammettere che l’acquisto del terreno sia stato operato dalla Sp. con mezzi suoi propri – come sostiene la difesa -, è stato provato che la realizzazione su detto terreno della costruzione avvenne con denari di provenienza illecita, che resero indispensabile la intestazioni ai figli della coppia B. – S., all’epoca minori, certamente all’oscuro di essere strumentalizzati in un’operazione di interposizione fittizia. Il fatto che per l’acquisizione della proprietà sia stata necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare non poteva portare ad opinare diversamente.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; a tale declaratoria, riconducibile a colpa dei ricorrenti, consegue la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruente si determina in Euro 1000 00 Ciascuno, a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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