Cass. pen., sez. VI 24-04-2007 (02-04-2007), n. 16562 Provvedimento di reintegrazione del compossesso della casa coniugale – Elusione realizzata dall’altro coniuge mediante la chiusura a chiave d’alcune camere dell’abitazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO
1. D.L.M.E., ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 388 c.p. per aver eluso l’ordine di reintegrare il marito nel compossesso dell’abitazione coniugale, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con due atti, contenenti identici motivi, di cui uno sottoscritto da lei e l’altro dal proprio difensore.
2. Deduce in primo luogo violazione di legge in quanto non si è ritenuta l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.
Con un secondo motivo lamenta, da un lato, che non sia stato ritenuto adempiuto il provvedimento del giudice, in quanto la ricorrente aveva messo a disposizione del marito la chiave dell’appartamento siccome ordinatole, e, dall’altro, che invece le sia stata addebitata una condotta che non fu oggetto di provvedimento giurisdizionale (consegna delle chiavi delle camere da letto e della cassaforte).
D’altronde non si era tenuto conto che il coniuge non aveva avvertito la D.L. dell’accesso nell’abitazione fuori dal centro abitato, sicchè il fatto che, giunto in assenza della moglie, abbia trovato chiusi alcuni ambienti non può interpretarsi come elusione dell’ordine del giudice, ma come misura di sicurezza per la custodia di beni di esclusiva pertinenza della ricorrente.
Osserva ancora in diritto che non può ritenersi elusione un comportamento meramente omissivo o un rifiuto di cooperare quale quello di specie.
Rileva infine l’inoffensività della propria condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tra le censure prospettate dalla ricorrente, alcune, sulla procedibilità dell’azione penale, sulla qualificazione del fatto e sull’offensività del medesimo, potrebbero condurre ad un’immediata definizione del procedimento.
2. Infondato è tuttavia il motivo sul difetto di querela.
Ritiene infatti la Corte, in aderenza a un affermato indirizzo giurisprudenziale, che non possano ricadere sul soggetto inadempienze formali addebitabili all’ufficio. E pertanto la mancata identificazione del querelante ben può essere sanata attraverso l’interpello dell’interessato, anche oltre i termini per la proposizione della querela.
3. Quanto alle altre doglianze che potrebbero definirsi "immediatamente risolutive", occorre osservare che, stando all’imputazione, l’ordine impartito alla ricorrente era quello di reintegrare il marito nel compossesso dell’appartamento e, poichè l’emanazione di un tale ordine era stata occasionata dalla circostanza che la D.L. aveva cambiato la serratura della porta di casa, il provvedimento conteneva anche l’espressa disposizione della consegna al marito delle relative chiavi.
Sotto il profilo della qualificazione del fatto, corrisponde quindi a un’elusione di detto ordine l’avere, con azione commissiva, chiuso a chiave le porte blindate interne dell’appartamento, così impedendo al coniuge la libera disponibilità dell’immobile.
Nè è dato comprendere in che senso la condotta descritta, realizzatrice proprio dell’effetto che il provvedimento giurisdizionale intendeva evitare, possa ritenersi inoffensiva ai sensi dell’art. 49 c.p..
4. Le ulteriori censure, siccome dirette a contestare la logicità della motivazione in ordine all’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, condurrebbero, in tesi, ad un annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Esse pertanto sono divenute improponibili dinanzi all’obbligo di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa estintiva del reato, costituita nella specie dall’intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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