Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-12-2011, n. 27945 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. – Con decreto depositato in data 16 febbraio 2010 la Corte di appello di Lecce condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di S.M. della somma di Euro 5.000,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo (introdotto nel febbraio 1997 e conclusosi il 9 giugno 2008, data di presentazione del ricorso) relativo a una vertenza in materia previdenziale.

La Corte territoriale, in particolare, individuava, a fronte di una durata complessiva pari ad anni undici, mesi tre e giorni 12, in anni cinque la durata non ragionevole del procedimento.

1.1 – Per la cassazione di tale decreto propone ricorso la S., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Amministrazione.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Ritenuto che:

il primo motivo, con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. è fondato, per aver la corte territoriale attribuito rilievo ai rinvii richiesti dalle parti, così determinando un maggior periodo di durata ragionevole del giudizio, è fondato, in quanto il riferimento ai rinvii richiesti dalle parti (che nella specie sostengono di averli chiesti in attesa del deposito dell’elaborato peritale), in assenza di una specifica motivazione in merito ad una finalità meramente dilatoria e di un’opportuna considerazione del ruolo del giudice, appare generico e privo di decisiva rilevanza (cfr., soprattutto in motivazione, Cass., 25 gennaio 2008, n. 1715; Cass., 19 luglio 2010, n. 16838);

il secondo motivo, relativo al regolamento delle spese processuali, è assorbito;

il decreto impugnato deve essere cassato, dovendo il giudice del rinvio accertare le ragioni dei singoli rinvii ed in ogni caso determinare se, ed in quale misura, essi siano da attribuire o meno a comportamenti dilatori delle parti, con riferimento, quanto ai primi, alla fondatezza o meno della circostanza relativa all’attesa del deposito della relazione peritale, e, quanto al periodo successivo, alla persistenza o meno di controversia circa la determinazione degli accessori del credito, con conseguente non computabilità nella durata non ragionevole della prosecuzione del giudizio dopo la risoluzione di ogni questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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