Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 29-07-2011, n. 30232

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 18.09.2019 il tribunale di Larino in Termoli condannava C.M.M. alla pena di Euro 200 d’ammenda quale colpevole del reato di cui all’art. 1161 in relazione all’art. 54 cod. nav., per avere arbitrariamente occupato, senza alcuna autorizzazione, in località (OMISSIS) mq. 515 di terreno demaniale marittimo con le seguenti opere: un fabbricato in muratura a piano terra adibito a sala ristoro con superficie di mq. 100 circa e altezza di m. 3,60; un fabbricato in muratura al piano terra adibito a deposito con superficie di mq. 46 circa e altezza di m.

2,50; un manufatto in latero cementizio adibito a WC di superficie di mq. 4 e altezza di mt. 2,30; un corpo di fabbrica in muratura adibito a pollaio delle superficie di mq. 16 e altezza di mt. 2,20; uno spazio recintato con rete metallica e paletti in legno, adibito a voliera, di mq. 13; un’area cordonata della superficie di mq. 95 sistemata con sabbia; un’area pavimentata di mq. 181; un’area sistemata a verde (orto) di mq. 120.

Osservava il tribunale che, secondo i riferimenti del teste D. G., in servizio presso la Capitaneria di (OMISSIS), la fascia di terreno occupata distava dal mare 34 metri; che la natura demaniale marittima del terreno era stata verificata sulla scorta di una delimitazione effettuata nell’anno 1912 dall’Amministrazione marittima, mai impugnata da alcuno, e delle caratteristiche naturali della zona (l’area occupata era posta sull’arenile con accesso diretto al mare su una fascia costiera pianeggiante); che le fotografie in atti confermavano che i manufatti erano situati a ridosso della spiaggia; che le aree indicate dalla Capitaneria di Porto non erano state oggetto di espressa sdemanializzazione donde rinconfigurabilità di una sdemanializzazione tacita; che la demanialità della zona risultava anche dalle visure catastali.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; mancata assunzione di una prova decisiva.

Deduceva che:

– l’accusa non aveva provato la reale collocazione fisica dell’immobile asseritamente occupato non essendo conducenti a tal fine le fotografie in atti e la deposizione del teste D.G.;

– il tribunale non aveva esaminato le prove documentali offerte dalla difesa, da cui emergeva che il terreno de quo non rientrava nel demanio marittimo e aveva erroneamente valutato, tenendo conto di un’inattendibile planimetria fornita dalla Capitaneria di Porto, la linea di demarcazione stabilita nel 1912, non approvata nelle forme di legge, che aveva previsto due distinte zone: demanio (marittimo) pubblico dello Stato e demanio pubblico dello Stato-antico demanio (che non è demanio marittimo) in cui rientrava il terreno occupato dalla C.;

– la definizione "antico demanio" indicava che il bene aveva perso la demanialità tanto che l’amministrazione finanziaria aveva ceduto a privati parte dell’arenile;

– la tesi della demanialità naturale era stata recepita in maniera acritica dal tribunale ed era superata dal regolamento di confini intervenuto nell’anno 1912. Gli immobili erano stati costruiti da oltre 50 anni quando il mare era ritirato dall’attuale battigia di centinaia di metri, sicchè l’erosione naturale aveva causato la cessazione tacita della demanialità anche per l’intervenuta urbanizzazione della zona dato che il piano regolatore del comune prevede la destinazione della zona a uso residenziale;

– le opere in muratura erano state realizzate e completate da più di 30 anni da altro soggetto (dal defunto Enrico Massa) su terreno patrimoniale, sicchè essa non era responsabile dell’illecito;

– il reato non era configurabile per mancanza dell’elemento soggettivo avendo essa occupato l’area nell’incolpevole convincimento della liceità della condotta;

– il reato era prescritto perchè, col sequestro, essa aveva perso la disponibilità del bene uri dominus, sicchè si era interrotta la permanenza al 18.06.2005;

– tutte le suddette doglianze escludevano che fosse stata accertata la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio;

– illegittimo era l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi che competeva esclusivamente all’autorità marittima;

– immotivato era il diniego della sospensione condizionale della pena e dell’indulto che potevano essere concessi congiuntamente.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Le censure sulla ritenuta demanialità dell’area occupata dalla ricorrente sono manifestamente infondate perchè collidono con la pacifica giurisprudenza di questa Corte pure ribadita nella fase cautelare del presente procedimento con la sentenza n. 9644/2006 secondo cui la demanialità deriva dalle caratteristiche intrinseche del bene, e cioè da una situazione di fatto, sicchè, se esso è compreso nelle categorie previste dall’art. 28 cod. nav. e sia adibito a usi attinenti alla navigazione, rientra nel demanio marittimo, anche in mancanza di un esplicito atto di destinazione, come nel caso in esame in cui i fabbricati, con l’area circostante, sono posti sull’arenile con accesso diretto al mare su una fascia costiera pianeggiante.

Ai fini della configurabilità del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, l’appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali donde l’irrilevanza delle contrarie prospettazioni difensive sul preteso effetto costitutivo di un verbale del 19.03.1912 che avrebbe inserito l’area de qua (quale antico demanio) tra i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di dismissione, ben potendo ricavarsi dall’esistenza di caratteristiche naturali di demanialità, atteso che la tassativa elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822 c.c., comma 1, è una tassatività per tipi che consente l’applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni che presentino tutte le caratteristiche di quelli menzionati, e ciò in quanto l’essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare.

Nella specie, tale criterio è stato razionalmente seguito dal tribunale emergendo nettamente l’esistenza di caratteristiche naturali della demanialità dai riscontri documentali e dall’informativa della Capitaneria di Porto da cui risulta il dato obiettivo costituito dall’accertamento della persistenza abusiva di manufatti su un’area demaniale marittima, sicchè non rilevano le contrarie considerazioni difensive sulla pretesa mancanza del requisito obiettivo dell’effettiva destinazione del bene alla pubblica funzione, di natura meramente fattuale e prive di uno specifico e puntuale riferimento alle caratteristiche della zona come descritte in sentenza, tese a ottenere l’inammissibile rivalutazione in sede di legittimità delle acquisizioni processuali.

Altri rilievi giuridici sollevati in ricorso sono palesemente errati perchè:

– per l’art. 1161 cod. nav., è occupazione abusiva l’acquisizione o il mantenimento senza titolo del possesso dello spazio demaniale in modo corrispondente all’esercizio di un diritto reale di godimento cfr. Sezione 3 n. 10960/1992, Baldini, Rv. 192198; n. 6314/1992, Papolini, RV. 190.453;

– in tema di arbitraria occupazione del demanio marittimo, sono irrilevanti le figure giuridiche dell’acquiescenza degli organi preposti alla sua tutela e del conseguente preteso consenso dell’avente diritto Sezione 3 n. 23214/2004 RV. 228806; n. 3747/1995, Coppola, RV. 204203;

– ai fini della confìgurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, deve escludersi qualsiasi possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, attuabile solo in forma espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell’autorità amministrativa competente Sezione 1^ n. 25165/2009 RV. 244085; n. 3672/2005 Rv. 233289 e, nella specie, è stato accertato con motivazione logica e adeguata che la zona de qua non ha mai perso le caratteristiche fattuali e naturali tipiche della demanialità;

– l’eventuale immemorabile possesso del suolo, da parte di privati in buona fede, in epoca anteriore all’entrata in vigore del cod. nav. del 1942 (comunque non dimostrato nel caso in esame) non comporta implicitamente la perdita delle caratteristiche della demanialità;

– l’utilizzazione in area del demanio marittimo, senza specifico titolo di un’opera abusiva realizzata da terzi integra il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, quando il fruitore, pur non avendo realizzato l’opera stessa, ne abbia tuttavia l’autonoma disponibilità e l’abbia finalizzata al miglior godimento di una sua proprietà Sezione 3 n. 6313/1992, Guidobaldi, RV. 190452; n. 23777/2007 RV. 236884, sicchè è irrilevante la circostanza che le opere non sarebbero state realizzate dall’imputata o sarebbero esistenti da numerosi anni o sarebbero già state oggetto di precedenti giudizi penali;

– è irrilevante l’epoca in cui siano state eseguite le opere sulla zona appartenente al demanio marittimo, sicchè del reato deve essere chiamato a rispondere chi al momento dello accertamento ha la materiale disponibilità delle stesse, e ciò perchè il reato consiste non solo nella esecuzione delle opere ma anche nel mantenere la zona del demanio marittimo indisponibile, per effetto della detta esecuzione, agli usi cui è deputata, per cui la permanenza cessa solo con la rimozione delle opere ovvero con il conseguimento dell’autorizzazione Sezione 3 n. 4401/2000, Parisi, RV. 215.883;

– non vale a escludere la demanialità dell’area l’eventuale stipula di un contratto di cessione a privati del terreno da parte dell’Amministrazione statale se non preceduta dalla necessaria procedura di sdemanializzazione Cassazione n. 2603/1999; RV. 215418;

n. 3761/1985 RV. 168812.

Va, però, rilevato che il motivo sull’imposto ordine di rimessione in pristino non è manifestamente infondato questa corte ha, infetti, affermato che, in caso di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo in difetto della prevista autorizzazione della competente autorità, il giudice non può disporre la demolizione dell’immobile con la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., atteso che manca nelle previsioni del codice della navigazione una disposizione analoga a quella di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7 che espressamente prevede l’ulteriore sanzione della demolizione del manufatto abusivo. Cfr. sezione 3 n. 36753/2003 Rv. 225886; n. 549/1996 RV. 204713; n. 1154/1995 RV. 202525 sicchè commesso fino al (OMISSIS) (data del Sequestro; "Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l’uso ed il godimento illegittimi. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo)" Sezione 3 n. 16417/2010 RV. 246765), è prescritto perchè il termine massimo di anni 4 mesi 6 è decorso il 18.07.2010.

In presenza di una causa d’estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia d’annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 c.p.p..

Pertanto, poichè non ricorrono i presupposti per applicare il secondo comma della suddetta norma e pronunciare il proscioglimento del ricorrente con formula piena, tenuto conto degli elementi posti in evidenza nella motivazione della sentenza impugnata, la stessa deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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