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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza de 17.9.2003, il Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano Veneto, dichiarò non doversi procedere nei confronti di A.Y. in ordine al reato di Invasione di un casello ferroviario, commesso il 4.4.2000, per difetto di querela.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia deducendo la violazione dell’art. 639 bis cod. pen. in quanto, ai sensi dell’art. 822 c.p., comma 2, il casello ferroviario, in quanto appartenente all’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato da prima della trasformazione in Ente ferrovie dello Stato, è bene demaniale, sicchè il delitto di cui all’art. 633 c.p. (erroneamente indicato in sentenza come 635, sicchè chiede la correzione) è perseguibile d’ufficio.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi pubblici – secondo la nozione che si ricava dall’art. 822 c.c. e segg., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e destinati ad uso pubblico quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto". (Cass. Sez. 2 sent. n. 6207 del 13.11.1997 dep. 5.12.1997 rv 209146).
Poichè un casello ferroviario è destinato ad uso pubblico in quanto pertinenza della linea ferroviaria, ne consegue la perseguibilità d’ufficio del reato di cui all’art. 633 cod. pen. contestato all’imputato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Treviso.
La pronunzia di annullamento rende superflua la correzione dell’errore materiale contenuto nell’imputazione contenuta in tale sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso.
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