Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-12-2011, n. 27943 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto depositato in data 2 marzo 2010 la Corte di appello di Lecce condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di D.B.F. della somma di Euro 1.200,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine dì ragionevole durata di un processo (introdotto nel novembre 2001 e conclusosi con sentenza di primo grado del 16 maggio 2007) relativo a una vertenza di natura previdenziale.

1.1 – Per la cassazione di tale decreto, con il quale veniva disposta anche la parziale compensazione delle spese processuali, propone ricorso il D.B., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

2.1 – Va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall’Amministrazione.

Il rilievo è fondato.

2.2 – Risulta dagli atti che, ad istanza della difesa del ricorrente, il decreto della Corte d’appello venne notificato in data 21 aprile 2010 al Ministero della Giustizia, "domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce".

Tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve non solo nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante essendo stata effettuata in sostanza al procuratore costituito, così come prevedono gli artt. 325, 326 e 170 c.p.c. per la notificazione rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

2.3 – In relazione a tale aspetto viene in considerazione l’orientamento di questa Corte secondo cui la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito dei precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Cass., 2 aprile 2009; n. 8071; Cass. 17 gennaio 2011, n. 1030).

2.4 – Neppure vale, infine, il rilievo secondo cui la terminologia adottata indicherebbe che il notificante intendeva effettuare l’adempimento solo ai fini dell’esecuzione e non per far decorrere il termine breve in quanto è la legge, nella fattispecie, che attribuisce automaticamente un effetto a un determinato comportamento processuale (nella specie: notifica del provvedimento al procuratore costituito), indipendentemente dalle motivazioni che lo sorreggono la cui rilevanza, se valorizzata, introdurrebbe un intollerabile elemento di incertezza per gli altri interessati; Cass., 20 settembre 2011, n. 19176. Ne consegue che è tardivo il ricorso, proposto solo nel mese di aprile dell’anno 2011. 2.5 – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 425,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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