T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 31-08-2011, n. 2115 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato il Comune resistente ha disposto la chiusura di una porta secondaria d’accesso al locale della ricorrente, collocata sul retro dello stesso, in considerazione della ritenuta carenza del requisito della sorveglianza, ai sensi dell’art. 76 c. 1 L.R. 2.2.2010 n. 6 e del D.M. 17.12.1992 n. 564.

Il ricorso è fondato, per mancanza dei presupposti richiesti dalle disposizioni sopra richiamate.

La ratio della normativa posta a fondamento del provvedimento impugnato è da ravvisarsi nella necessità che i locali adibiti a pubblico esercizio abbiano caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d’accesso e d’uscita, in modo che "le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada".

La giurisprudenza di Codesto T.A.R. ha in passato rigettato interpretazioni eccessivamente restrittive del detto requisito, ritenendo ad esempio ammissibile un accesso ad un ristorante collegato alla pubblica via da un piccolo cortile di proprietà dello stesso, privo di ostacoli che possano impedire il libero accesso da parte delle forze di polizia o di eventuali soccorritori durante l’orario di apertura dell’esercizio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III 16.1.2010 n. 51).

Ritiene il Collegio che dal combinato disposto degli artt. 1 e 2, del menzionato D.M. non possa essere desunto anche l’obbligo che le porte di ingresso dei locali siano immediatamente adiacenti alla strada pubblica.

Lo stesso Ministero dell’Interno, con circolare del 19.12.2001, ha chiarito che il disposto dell’art. 1 del DM 564/1992 può essere considerato rispettato anche nelle ipotesi in cui l’accesso ai locali di un pubblico esercizio avvenga tramite un cortile interno.

La fattispecie de quo è caratterizzata proprio dalla presenza di un cortile, collegato a due vie pubbliche, dovendosi pertanto ritenere soddisfatto il requisito della sorvegliabilità.

Né a conclusioni differenti può giungersi in relazione alla presenza di un cancello, atteso che lo stesso, come espressamente indicato nel verbale di sopralluogo del 23.3.2011, è "aperto nelle ore di apertura dell’esercizio".

Rimane ovviamente fermo che eventuali future modifiche dello stato di fatto, con particolare riferimento alla persistente apertura del detto cancello, potranno chiaramente giustificare ulteriori provvedimenti interdittivi, che allo stato non paiono invece adeguatamente motivati.

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in relazione alle peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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