Cass. pen., sez. II 20-04-2007 (18-04-2007), n. 16222 Imputato contestualmente soggetto a procedimento penale in altro Stato – Sottoposto a libertà controllata, con divieto di lasciare il territorio di quello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 21.10.2002, il Tribunale di Sanremo dichiarò M. L., M.M. e C.G. responsabili di sostituzione di persona (capo D), false generalità (capo E), falso in certificazione amministrativa con induzione in errore del pubblico ufficiale (capo F), M.L. e C. di ricettazione(capo A), C. e M.M. di falso ideologico in atto pubblico (capo C), unificati dal vincolo della continuazione, e – con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti – condannò: M.L. alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione e di Euro 500,00 di multa;
C. alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e di Euro 500,00 di multa, M.M. alla pena di mesi 10 di reclusione, con il beneficio, per tutti, della sospensione condizionale della pena, tutti in solido al pagamento delle spese processuali.
M.M. fu assolto dall’imputazione di favoreggiamento reale (capo B).
Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo e gli imputati proposero impugnazione.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 19.1.2006, dichiarò M.M. colpevole anche di favoreggiamento reale ed aumentò la pena a lui inflitta a mesi 10 e giorni 10 di reclusione, ritenne a carico di C. l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 9, e revocò la sospensione condizionale della pena a C. e respinse i gravami degli imputati.
Secondo la Corte territoriale M.L. aveva ricevuto da S. A. un libretto postale, intestato al S., portante la somma di L. 110.000.000 compendio di truffe commesse da S. in concorso con C.D.. Poichè S. e C. erano stati arrestati in Francia, M.L., e C. (Ispettore superiore della Polizia in Stato in servizio al Commissariato di Sanremo), in concorso con G.S. poi deceduto, si erano adoperati per sostituire G. a S., sulla base della somiglianzà fisica. M.M. (ex appartenente alla Polizia di Stato) si era adoperato per far ottenere a G. una falsa carta d’identità a nome di S., formando con C. una falsa denunzia di smarrimento dell’originale. Tutti avevano poi indotto in errore l’Ispettore F.G. del Commissariato di Sanremo e personale dell’Ufficio postale di Piacenza, sostituendo G. a S. e dichiarato a C.S., responsabile dell’Ufficio anagrafe del Comune di Sanremo, che G. si chiamava S., inducendolo a rilasciare una falsa carta d’identità a nome di S..
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di M.L. deduce:
1. violazione di legge, impugnando anche l’ordinanza 4.10.2005 della Corte d’appello, in quanto essendo M.L. imputato in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Grande Istanza di Nizza e sottoposto a libertà controllata con divieto di lasciare il territorio francese, la Corte territoriale, dopo aver (all’udienza del 10.5.2005) rinviato il procedimento e chiesto al Tribunale di Nizza l’autorizzazione per il M.L. a presenziare al dibattimento, revocò all’udienza del 4.10.2005 il precedente provvedimento sull’assunto che non competeva ad essa Corte richiedere l’autorizzazione e rinviò all’udienza del 19.1.2006 il procedimento per la discussione, così ignorando il legittimo impedimento dell’imputato;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’intervenuta affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione pur difettando l’elemento soggettivo del reato in quanto M.L. non era consapevole della provenienza illecita delle somme portate dal libretto postale di cui era in possesso;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’intervenuta affermazione di responsabilità per gli altri reati in quanto l’Ispettore F. non sarebbe stato indotto in errore da un comportamento positivo dell’imputato; inoltre M.L. non sarebbe stato in compagnia di G. quando costui si recò all’ufficio postale e non sarebbe precisato alcun apporto causale (comunque inesistente se non nella fase ideativa) di M.L. all’induzione in errore del direttore dell’Ufficio anagrafe del Comune di Sanremo in relazione ai delitti di cui ai capi E) ed F);
peraltro tali reati coinciderebbero con quello di cui al capo D) avendo tale direttore dichiarato che il rilascio della carta d’identità fu determinato dalla richiesta dell’Ispettore F.;
4. vizio di motivazione in relazione alla assoluta mancanza della stessa sulla richiesta di diminuzione della pena base.
Il difensore di M.M. deduce:
1. violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di favoreggiamento reale in quanto M.M. non sarebbe stato consapevole delle ragioni per le quali fu richiesta la sua collaborazione e non vi sarebbero indizi gravi precisi e concordanti;
2. vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità pur in assenza di apporto causale ed avendo al più M.M. tenuto un atteggiamento di semplice connivenza.
Il difensore di C. deduce:
1. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione in quanto un libretto postale nominativo non potrebbe formare oggetto di ricettazione;
2. violazione di legge in relazione alla intervenuta immutazione del fatto in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto C. colpevole del reato di ricettazione sull’assunto che lo stesso si era intromesso per far acquisire il denaro portato dal libretto postale, condotta diversa da quella contestata di aver ricevuto in concorso con i coimputati il libretto postale da S.A.;
3. vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione non essendo provata l’illecita provenienza delle somme, dello spostamento sull’attività intromissiva dell’accusa, della mancata valutatone dell’ipotesi del tentativo e del non aver considerato che l’attività degli imputati poteva se mai integrare altri e diversi reati;
4. violazione di legge e vizio di motivazione nell’aver ravvisato il delitto di cui all’art. 479 c.p., nella condotta consistita nell’inviare per fax una falsa denunzia di smarrimento della carta d’identità di S. non sottoscritta e priva dei timbri del Commissariato di Sanremo ed il funzionario non sarebbe stato indotto in errore in quanto fece firmare il fac simile dal sedicente S. davanti a se;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 495 c.p., in quanto l’imputato ignorava che la richiesta di certificazione amministrativa fosse destinata ad essere inserita in un atto pubblico; inoltre sarebbe stato dato per scontato l’accordo con C. senza specificare la sua partecipazione;
6. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 9, in quanto C. era solo ispettore e le condotte incriminate non rientravano tra le sue competenze ed egli avrebbe agito solo quale amico di M.M..
Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di M.L. è manifestamente infondato.
E’ onere di chi deduce un impedimento provarne o almeno allegarne l’esistenza. Nel caso di specie il difensore di M.L. si era limitato ad indicare che l’imputato era detenuto all’estero, ma dopo la scarcerazione di costui, non ha indicato se questi avesse richiesto l’autorizzazione a lasciare il territorio francese per partecipare al dibattimento di appello e se tale autorizzazione fosse stata negata.
Infatti questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "nell’ipotesi in cui ad un cittadino italiano all’estero venga concessa dal giudice straniero la libertà provvisoria per un reato quivi commesso, tale stato di libertà, qualora non comporti una effettiva restrizione della facoltà di movimento, non costituisce impedimento assoluto a comparire innanzi al giudice italiano, il quale proceda a carico di detto cittadino per altro reato commesso in Italia" (Cass. Sez. 6^ sent. n. 273 dell’8.6.1982 dep. 14.1.1983 rv 156 890).
Inoltre, avendo questa Corte affermato che "non può essere dichiarata la contumacia dell’imputato, il quale si trovi all’estero in stato di libertà provvisoria con obbligo di soggiorno, nell’ambito di un procedimento penale a suo carico, nel caso in cui la competente autorità straniera abbia respinto l’istanza del predetto, volta ad ottenere il permesso di lasciare lo stato estero e recarsi in Italia per la celebrazione del processo" (Cass. Sez. 5^ sent. n. 22416 del 15.4.2003 dep. 21.5.2003 rv 225336), se ne può dedurre che laddove tale istanza non sia stata presentata dall’imputato o la stessa non sia stata respinta dall’autorità estera, validamente viene dichiarata la contumacia dell’imputato informato della data dell’udienza.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell’interesse di M.L., il ricorso proposto nell’interesse di M.M., la prima parte del terzo ed il quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse di C. sono inammissibili per violazione dell’art 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata nella sentenza di primo grado, sulla base delle dichiarazioni dell’Ispettore superiore della Polizia di Stato N.R. ed in quella d’appello anche sulla base delle ammissioni di C.. In ragione di tali elementi la condotta di M.M. è stata ritenuta di attiva collaborazione e non di semplice connivenza. Inoltre la consapevolezza in capo agli imputati della provenienza da delitto delle somme è stata desunta dai rapporti fra costoro, S. e C. e dall’essere costoro stati a conoscenza dell’arresto dei predetti in Francia.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955).
Quanto poi alla consapevolezza da parte di C. che le false generalità fornite da G. fossero destinate ad essere trasferite nella carta d’identità falsa e nei connessi documenti, la stessa è conseguenza ovvia della condotta posta in essere.
Il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di M.L. è manifestamente infondato, dal momento che a p. 8 della sentenza impugnata è contenuto un giudizio di congruità della pena inflitta a M.L. in relazione alla pluralità dei fatti, alla natura degli stessi, al fine di profitto, con conseguente rigetto della richiesta di riduzione della pena.
Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di C. è inammissibile in quanto non dedotto in appello, avendo in quella sede lamentato solo di essere intervenuto dopo la ricezione dello stesso da parte di M.L..
Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di C. è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ritenuto che C. sia concorso nell’altrui detenzione del libretto (vale a dire in quella di M.L.) essendosi adoperato per ottenere lo svincolo della somma. Come ha rilevato la Corte territoriale, è rimasto "invariato il complesso degli elementi connotanti il delitto di ricettazione con riferimento all’oggetto della ricettazione e del fine conseguito, mentre la condotta di intromissione è stata puntualmente descritta e portata a conoscenza della difesa nei capi di imputazione C-D-E-F".
Peraltro l’inammissibilità del motivo consegue altresì al fatto che lo stesso è generico in quanto non muove alcuna specifica critica all’argomento svolto dalla Corte territoriale e sopra richiamato.
La seconda parte del terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di C. è inammissibile perchè non dedotta in appello.
Il quarto motivo proposto nell’interesse di C. è manifestamente infondato ed in parte svolge doglianze di merito. Che la sottoscrizione da parte di G., con le false generalità di S. sia avvenuta innanzi al funzionario non esclude all’evidenza l’induzione in errore. L’invio di un fax implica l’esistenza di un documento originale (quello trasmesso), mentre non è stata dedotta la grossolanità del falso.
Il sesto motivo proposto nell’interesse di C. è manifestamente infondato. Infatti questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61 c.p., n. 9) non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, nè l’attualità dell’esercizio della funzione o del servizio, ma sussiste anche quando la qualità dell’agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato". (Cass. Sez. 6^ sent. n. 4062 del 7.1.1999 dep. 30.3.1999 rv 214143).
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *