Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 29-07-2011, n. 30228 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 26.02.2010 la Corte di Appello di Messina, previa declaratoria di estinzione per oblazione degli altri reati contestati, confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a R. C. quale colpevole del residuo reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere realizzato in zona vincolata, senza nulla osta paesaggistico, un manufatto di circa 12 mq accertamento del (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge:

– sull’omessa revoca dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi incompatibile con l’ottenuto condono ambientale;

– sull’omessa declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Va rilevato che il secondo motivo è fondato perchè il reato, commesso fino al (OMISSIS) è prescritto essendo il termine massimo di anni 4 mesi e decorso il 9.09.2009 prima della pronuncia della sentenza d’appello.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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