T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 31-08-2011, n. 2113 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’associazione ricorrente contesta gli atti con i quali il Comune ha affidato alla stessa ed alla controinteressata la gestione separata dei campi sportivi presenti sul territorio comunale, ripartendoli tra le stesse.

Il ricorso è fondato, quanto al primo motivo, per violazione di quanto disposto nella L.R. n. 27/2006.

Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale.

La ricorrente ha infatti un concreto ed attuale interesse ad ottenere l’affidamento di tutti gli impianti sportivi comunali ad esito di una procedura di evidenza pubblica, ulteriori a quelli ad essa assegnati in via diretta. L’interesse al ricorso avverso l’affidamento di un servizio pubblico sussiste non solo nel caso in cui dall’annullamento dell’atto impugnato derivi un diretto e immediato vantaggio, ma anche nel caso in cui il vantaggio sia successivo ed eventuale, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame solo laddove risulti che la parte ricorrente non potrebbe in nessun caso risultare aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 16 dicembre 2009 n. 5357).

Nel merito il ricorso è fondato.

Il comma 1 dell’art. 2 della L.R. n. 27/2006 prevede che "gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata". Tale norma va letta in stretta correlazione con il successivo comma 3, per il quale "l’affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell’ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1". Tale ultimo inciso chiarisce senza ulteriore margini di dubbio che l’affidamento a cui fa riferimento il comma 1 non può avvenire in via diretta, ma deve al contrario essere effettuato nell’ambito di una procedura pubblica di selezione, richiamata dal comma 3 del detto articolo.

Neppure può sostenersi che la fattispecie de quo rientri nelle esclusioni e deroghe consentite dal comma 3 dell’art. 5 della citata L.R., la cui operatività è subordinata, tra l’altro, allo "svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative", nonché alla presenza i "costi esigui".

Le attività sportive di che trattasi non sono invece meramente amatoriali, ma agonistiche, svolgendosi nell’ambito dei campionati organizzati dalla Federazione. Analogamente, per ciò che concerne i "costi", che non possono certo essere definiti "esigui", tenuto conto le strutture de quo, oltre dai campi da calcio, sono costituite da opere complementari di ingente rilievo, quali tribune coperte, locali bar e palazzine.

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione dell’innovatività delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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