Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 29-07-2011, n. 30226 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 26.2.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona P.G., con la quale A.S., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che, era stato condannato alla pena di mesi 1, giorni 20 di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c) (capo a), L. n. 64 del 1974, artt. 9, 10, 17, 18 e 20 (capo b), D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (capo c), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’ A. in ordine al reato ascritto al capo a) perchè estinto per oblazione ed in ordine al reato di cui al capo b) perchè estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato in mesi 1, giorni 10 di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda.

Riteneva la Corte territoriale che dagli atti emergesse che la costruzione era stata realizzata in zona vincolata e che non fosse ancora maturata la prescrizione, avendo i testi addotti dalla difesa fatto riferimento alla realizzazione al rustico del manufatto (circostanza che rilevava solo ai fini del condono).

2) Ricorre per cassazione l’ A., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del vincolo paesaggistico e, comunque, alla omessa declaratoria di estinzione del reato di cui al capo c) per intervenuta prescrizione ed infine in relazione al disposto ordine di demolizione.

Con memoria e/o motivi aggiunti il difensore deduce che, come emerge dalla certificazione della Soprintendenza e dalla sentenza del TAR di Catania, nella zona dove è stato realizzato il manufatto non vi è alcun vincolo ambientale e/o urbanistico.

3) Il ricorso è fondato in relazione alla eccepita (già con i motivi di appello) prescrizione del reato di cui al capo c).

Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l’ultimazione al rustico del manufatto già nel dicembre 2002, come confermato dai testi addotti dalla difesa, avesse rilievo ai fini dell’applicazione del condono, ma non della cessazione della permanenza. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, invero, il reato di costruzione in difetto di permesso di costruire ha natura permanente e la permanenza cessa con l’ultimazione dell’opera ivi comprese le rifiniture; altra cosa è, invece, la nozione di ultimazione contenuta nella L. n. 47 del 1985, art. 31 (che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura) che e applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 33013 del 3.6.2003). La stessa Corte territoriale, però, ha dato atto che si era proceduto al sequestro dell’opera da parte della Polizia Municipale di Barcellona PG. La permanenza del reato era quindi cessata alla data del sequestro medesimo, avvenuto il 9.11.2004. Non si è resa conto, però, la Corte di merito che da tale data, pur tenendo conto delle sospensioni dal 20.12.2006 al 27.2.2007 ed al 16.5.2007 e dell’1.4.2008 al 27.6.2008 (per mesi 7 e giorni 22), il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la disposizione più favorevole di cui ai previgente art. 157 c.p., era maturato fin dal 31.12.2009 e quindi prima della sentenza impugnata (emessa il 26.2.2010).

3.1) Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di assoluzione ex art. 129 cpv. c.p.p..

In presenza di una causa estintiva del reato, invero, l’accertamento della evidenza della insussistenza del fatto o della mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato o infine che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve avvenire, come precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, sulla base degli atti "dai quali la Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" e cioè unicamente "dalle sentenza impugnata e – se trattasi di sentenza di appello – dalla sentenza di primo grado" (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 6593 del 2008). Tali principi sono stati ribaditi dalle sezioni unite, con la sentenza n. 35490 del 28.5.2009, con la quale è stato riaffermato che "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento", le sezioni unite hanno ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, nè vizi di motivazione, nè nullità di ordine generale (cfr. sent. n. 35490/2009 cit.).

3.1.1) Con accertamento in fatto i Giudici di merito hanno ritenuto che la zona in cui è stato realizzato il manufatto fosse sottoposta a vincoli, trovandosi essa a meno di 150 metri dalla sala "(OMISSIS)". L’esame della documentazione prodotta in questa sede comporta valutazioni di merito, da demandare alla Corte territoriale a seguito di un annullamento con rinvio (incompatibile, però, con la immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p., comma 1 della causa estintiva).

3.2) La declaratoria di prescrizione del residuo reato di cui al capo e) travolge ovviamente l’ordine di demolizione che può essere disposto D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31, comma 9 solo in caso di sentenza di condanna.

Va, pero, ordinato il dissequestro, con restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato di cui al capo c) estinto per prescrizione. Ordina il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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