T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 31-08-2011, n. 2111 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha partecipato, classificandosi al secondo posto, alla procedura per l’affidamento dei servizi integrativi per la gestione delle Case Vacanze del Comune resistente, aggiudicata alla controinteressata, con determinazione n. 264/2011.

Con il presente gravame si censura l’ammissione dell’aggiudicataria, che avrebbe dovuto essere esclusa, sulla base di quanto dedotto nei motivi di ricorso.

Può tuttavia prescindersi dallo scrutinio delle censure di merito, dovendosi dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in adesione all’eccezione formulata in tal senso dalla difesa Comunale.

Con determinazione dirigenziale n. 305 del 20.7.2011 la stazione appaltante ha infatti dichiarato la decadenza dell’aggiudicazione, poiché la controinteressata non ha risposto alle richieste di integrazione documentale inoltrate dal Comune resistente.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese tra le parti, atteso che il provvedimento di decadenza è stato adottato sulla base della condotta omissiva della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, a favore della ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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