Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-12-2011, n. 27934 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto depositato in data 28 maggio 2010 la Corte di appello di Lecce rigettava la domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di un procedimento in materia previdenziale, proposto da B.C., che condannava al pagamento delle spese in favore del Ministero della Giustizia, costituitosi per il tramite dell’Avvocatura dello Stato. Veniva osservato, in particolare, che nel giudizio presupposto, protrattosi per circa cinque anni, di cui circa tre per il primo grado e cieca due per il secondo, non era ravvisabile il superamento del termine di durata ragionevole.

1.1 – Per la cassazione di tale decreto il B. propone ricorso, affidato a un motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

2 – Con unico ed articolato motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e segg., degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt. 91, 92 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte territoriale, dopo aver enunciato i principi che impongono una valutazione "caso per caso" della durata ragionevole, omesso di considerare la semplicità del procedimento, definibile in tempi brevi, nonchè per aver indicato separatamente i periodi riferibili al primo e al secondo grado del giudizio, durato complessivamente cinque anni ed otto mesi.

Viene altresì censurata la condanna alle spese, in assenza di una specifica contestazione della fondatezza della domanda da parte dell’Amministrazione.

2.1 – Il ricorso è infondato.

Invero, la deduzione di una particolare semplicità del processo, tale da far considerare non ragionevole anche una durata pari o inferiore ad anni cinque per i primi due gradi del giudizio di merito, impinge contro il consolidato orientamento di secondo cui il giudice italiano, nell’applicare la L. n. 89 del 2001, ha il dovere di interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea (Sez. un., n. 1338 del 2004; n. 1340 del 2004, nonchè, per l’analisi della giurisprudenza di detta Corte circa l’individuazione degli standard di durata media, Cass., 29 dicembre 2005, n. 28864, in motivazione). In ogni caso, l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi ragionevole tiene conto della specificità della vicenda processuale ed è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo è di circa tre anni in primo grado e di circa due anni in appello (cfr. Cass., Sez. 1, 24 settembre 2009, n. 20546; Cass., Sez. 1, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);

Quanto alle spese processuali, non risulta violato il principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c., laddove i rilievi svolti dal ricorrente circa i limiti di validità dell’atto di costituzione dell’amministrazione, non essendosi riportato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto dell’atto stesso, sono inammissibili.

Le spese del presente giudizio di legittimità e di quello di merito seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della giustizia, che liquida in Euro 230,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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