Cass. pen., sez. II 18-04-2007 (03-04-2007), n. 15500 Richiesta di rilascio di copia degli atti – Rigetto – Nullità conseguente – Diritto della persona offesa di prendere visione degli atti – Possibilità di autorizzazione al rilascio di copia degli atti.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento del 13.7.2005, depositato il 15.7.2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina dispose l’archiviazione del procedimento n. 1832/02 R.G.N.R. per il reato di cui all’art. 632 cod. pen..
Ricorre il difensore della persona offesa S.S. deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la persona offesa non aveva ottenuto copia degli atti del procedimento, sicchè non aveva potuto proporre opposizione; inoltre il provvedimento sarebbe viziato nella parte in cui non menziona le eccezioni della persona offesa e non risponde alle stesse;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il giudice non ha provveduto, neppure con separato provvedimento sull’istanza di restituzione in termine.
Con memoria in data 27.3.2007 il difensore del ricorrente ha ribadito il diritto di ottenere copia degli atti, la cui mancanza avrebbe menomato la possibilità di svolgere adeguata opposizione.
L’interesse a ricorrere non sarebbe venuto meno per il solo fatto che la parte offesa era riuscita comunque a redigere una opposizione ammissibile.
Il primo motivo di ricorso, nella parte relativa alla dedotta violazione di legge, è infondato.
Si deve premettere che, contrariamente a quanto ritenuto dal P.M. nel provvedimento di rigetto della richiesta di copia degli atti e meglio esplicitato nel provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di tale provvedimento, l’ari 116 cod. proc. pen. consente il rilascio di copie anche nell’ipotesi di cui all’art. 408 c.p.p., comma 3.
Infatti l’art. 43 disp. att. cod. proc. pen. nel prevedere che, quando è il diritto al rilascio di copie è espressamente previsto, non è necessaria autorizzazione, implicitamente prevede che il rilascio di copie possa avvenire anche quando non è espressamente previsto, sicchè il rilascio di copie può essere autorizzato o negato sulla base dell’esistenza di un interesse protetto dall’art. 116 cod. proc. pen..
Peraltro all’ipotesi di mancato rilascio di copie non sembrano conseguire nullità del provvedimento di archiviazione.
Questa Corte ha affermato che provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria sull’istanza di rilascio di copie degli atti processuali è inoppugnabile: la possibilità di impugnazione non è infatti prevista nè dall’art. 11 cod. proc. pen. che disciplina specificatamente la materia nè da altre disposizioni; d’altro canto la stessa non è desumibile dall’art. 111 Cost. non avendo il provvedimento natura giurisdizionale e non rientrando nelle categorie contemplate da tale norma. (Cass. Sez. 6^ sent. n. 1412 del 11.4.1995 dep. 27.5.1995 rv 201890).
Il Collegio non ignora che questa Corte, Sez. 6^ penale, con sentenza n. 1784 del 19.12.2005, dep. 17.1.2006, ha affermato in vicenda per certi versi simile, ove il rilascio di copia degli atti era stato negato dal giudice per le indagini preliminari, quanto segue:
"In linea di massima si deve ribadire il costante orientamento di questa Corte, cui il Giudice di merito ha mostrato di aderire, secondo cui il provvedimento adottato sull’istanza di rilascio di copie di atti è inoppugnabile in quanto nè l’art. 116 c.p.p. – che disciplina specificamente la materia – nè altre disposizioni di legge prevedono la possibilità di impugnare i provvedimenti adottati al riguardo, rimessi al discrezionale apprezzamento dell’autorità competente.
Tuttavia il diniego di rilascio di copia integrale degli atti riverbera i suoi effetti sulla regolarità del procedimento di archiviazione, in quanto, sull’erroneo presupposto che gli atti d’indagine fossero coperti da segreto istruttorio nonostante la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, ormai privo della disponibilità degli atti (Cass. sez. un. 30 giugno 2004, Abruzzese), di fatto è stato impedito alla persona offesa dell’ipotizzato abuso di ufficio – che può proporre una valida opposizione fino a quando il Giudice non abbia provveduto – di svolgere un’argomentata opposizione alla detta richiesta, così precludendo l’efficace esercizio delle garanzie difensive anche a mezzo del proprio legale".
Peraltro questo Collegio non ritiene di poter concordare con tale decisione.
Infatti è principio dell’ordinamento che le nullità sono tassative, sicchè in assenza di un’esplicita previsione normativa non può ricavarsi l’esistenza di una nullità conseguente all’omesso rilascio di copia degli atti.
D’altro canto la possibilità per il difensore della persona offesa di esaminare gli atti elimina ogni pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa, dal momento che la disponibilità degli atti in copia anzichè in originale in Cancelleria, non intacca la conoscenza degli stessi.
I motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione sono inammissibili.
Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte "l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 c.p.p., comma 6; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale …" (Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del 9/6/1995, dep. 3/7/1995, RV 201381).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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