Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27931 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di un incidente stradale vetrificatosi il (OMISSIS), nel quale aveva perso la vita G.A., C.M., coniuge del G., in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore G.S., L.G., G. L., C.A., rispettivamente madre, sorella, nonna del defunto, convenivano in giudizio Z.R. e la sua compagnia assicuratrice Sai spa per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Nel giudizio, in cui lo Z. spegava riconvenzionale per i propri danni nei confronti di C.M. e G.S., intervenivano G.M., padre del defunto, nonchè, in via adesiva, la Unipot Spa che copriva per la Rca l’autovettura del G.. In esito al giudizio, il Tribunale di Livorno, ritenuta l’esclusiva responsabilità di Z.R., condannava lo stesso Z. e SAI Spa in solido al risarcimento dei danni sofferti dai congiunti del G. e respingeva la riconvenzionale dello Z.. Avverso la detta sentenza proponevano appello principale la Sai ed appello incidentale lo Z.. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza, ritenuto il concorso di colpa di entrambi i conducenti in pari misura, riduceva le somme liquidate dal primo giudice in favore di C.M., in proprio e nella qualità, di L.G., G.L., C.A. e G.M. condannando questi ultimi a restituire alla Fondiaria-Sai le somme percepite oltre il dovuto; condannava altresì Unipol Assicurazioni Spa e C.M., in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore G.S., nonchè L.G., G.L., C.A. e G.M. al pagamento in favore dello Z. della somma di Euro 6.398,00, oltre interessi e modificava la regolamentazione delle spese con sentenza depositata in data 19 dicembre 2005. Avverso la detta sentenza la Unipol Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste la FondiariaSai Spa. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

In via preliminare, si deve richiamare l’attenzione sulla circostanza che, prima che cominciasse la relazione della causa, in data 21 ottobre 2011, l’avv. Maria Antonietta Perilli ha fatto pervenire alla Cancelleria della 3^ sezione di questa Corte di legittimità atto con cui la Unipol Spa in data 3 ottobre 2011 dichiarava di voler rinunciare al ricorso de quo con richiesta di compensazione delle spese. La rinuncia, sottoscritta dal difensore, al quale in forza del mandato rilasciato a margine del ricorso era stata conferita espressamente anche la facoltà di rinunciare agli atti del giudizio, risulta altresì notificata all’avvocato Giorgio Valenti, quale procuratore e difensore di A.R. e di Fondiaria-SAI Spa che ha sottoscritto l’atto per accettazione della rinuncia.

Ciò premesso, considerato che a norma dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo avvocato se munito di mandato speciale a tale effetto e deve essere non solo notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati ma deve essere altresì corredata dallo specifico visto, apposto dai legali; considerato che, nel caso di specie, la rinuncia risulta essere stata effettuata nel rispetto delle formalità prescritte dalla legge; tutto ciò premesso, deve pronunciarsi l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c..

Atteso il tenore della decisione, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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