Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27926 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società Cattolica di Assicurazione – società Cooperativa – ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrato da memoria, avverso la sentenza depositata il 31 gennaio 2006 con cui il giudice di pace di Napoli l’aveva condannata in solido con B.B., sua assicurata per la R.C.A., a risarcire i danni subiti da G.B. a seguito di un incidente stradale verificatosi in (OMISSIS).

Motivi della decisione

Il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:

1) violazione dell’art. 139 c.p.c., per nullità della notifica della citazione eseguita nei confronti della B. all’indirizzo di (OMISSIS), ad onta del certificato di residenza storica da cui emerge che alla data di notifica della citazione la B. non risiedesse a tale indirizzo.

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 115 c.p.c., e della L. n. 990 del 1969, art. 23, nonchè omessa o contraddittoria motivazione per avere il primo giudice omesso di verificare la ritualità della notifica al proprietario del motoveicolo danneggiante, litisconsorte necessario.

Le doglianze sono infondate. Quanto alla prima, è appena il caso di osservare che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche (Cass. 19132/04, 4829/79, 4705/89, 12622/03), assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale (Cass. 12303/08). Nel caso di specie, la motivazione del primo giudice fondata sul rilievo che la notifica alla B., eseguita presso il medesimo indirizzo risultante dall’estratto cronologico rilasciato dal PRA, è andata a buon fine in quanto l’atto risulta consegnato a mani di un vicino di casa, non merita censura alcuna.

Quanto alla seconda doglianza, l’infondatezza appare di ovvia evidenza alla luce del rilievo che, secondo le stesse ammissioni del ricorrente (cfr pag. 3 del ricorso) "al momento del sinistro il motoveicolo tipo Malaguti CiaK tg. (OMISSIS) era di proprietà della sig.ra B.B….".

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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