Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 29-07-2011, n. 30221 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Catania confermò la sentenza 6.5.2004 del tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, che aveva dichiarato L.R.M. colpevole del reato di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b), condannandola alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputata propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per non avere la corte d’appello erroneamente ed immotivatamente dichiarato la prescrizione del reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, perchè la corte d’appello ha basato la sua decisione su una motivazione apodittica e meramente apparente.

La sentenza impugnata ha invero affermato, con motivazione assolutamente generica, che non era decorso il termine prescrizionale "in ragione delle plurime sospensioni disposte nei giudizi di primo e di secondo grado", senza però nemmeno curarsi di indicare quali sono state queste sospensioni, da quali cause derivano e quale sia stata la loro durata.

In realtà, secondo il capo di imputazione, il reato è stato consumato il (OMISSIS). Il termine massimo ordinario di prescrizione sarebbe quindi scaduto il 18 dicembre 2005.

Vanno però considerati i periodi di sospensione della prescrizione, e precisamente: in primo grado, mesi 3 e giorni 1 (dal 5.2.04 al 6.5.04); in appello, anni 1, mesi 5 e giorni 3 (dal 28.9.05 al 1.3.07) e mesi 10 e giorni 18 (dal 4.6.09 al 22.4.10), per un totale di anni 2, mesi 6 e giorni 22.

Il reato si è quindi prescritto il 10 luglio 2008, ossia in una data anteriore a quella di emissione della sentenza di appello, che erroneamente non ha rilevato e dichiarato la causa di estinzione del reato.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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