T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 31-08-2011, n. 541 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui è stato disposto il recupero di Lire 1.544.830 sui ratei di pensione di cui era in godimento nonché gli atti presupposti e consequenziali ed ha, altresì, chiesto il riconoscimento del diritto a ritenere la somma suddetta.

2) In fatto va precisato che il ricorrente, dipendente del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, è stato dispensato dal servizio per motivi di salute il 26 novembre 1991. Nel periodo di durata dell’impiego è stato inquadrato, con decorrenza dal 1° gennaio 1978 nella qualifica di operatore amministrativo – quinta qualifica funzionale – con D.M. 7 gennaio 1991 n. 535 e con decorrenza dal 15 maggio 1979 nella settima qualifica funzionale quale collaboratore amministrativo con D.M. 1 marzo 1980. Entrambi gli inquadramenti, provvisorio e definitivo, sono stati effettuati a tenore dell’articolo 4, ottavo comma della legge n. 312 dell’undici luglio 1980 (in seguito legge n.312/1980).

21) Con successivo decreto, n. 1266 del 26 giugno 1996 è stato rideterminato il suo trattamento economico in forza degli inquadramenti qui indicati. In detto provvedimento esplicitamente si precisava (ultimo capoverso del dispositivo) che le somme eventualmente corrisposte in misura superiore al dovuto nel periodo dal 1 gennaio 1978 al 31 dicembre 1986 non sarebbero state ripetute.

22) Con l’atto qui impugnato l’Amministrazione ha invece provveduto al recupero delle somme corrisposte in eccedenza per tutto il periodo di efficacia degli inquadramenti disposti ai sensi della legge n. 312 / 1980 e, quindi, dal 1° gennaio 1978 fino al momento della dispensa dal servizio.

3) Nel ricorso si deducono censure che possono essere così sintetizzate:a) vi è difetto di motivazione posto che non è dato conoscere l’iter logico seguito dall’Amministrazione né i conteggi in base ai quali è stata recuperata la somma in questione; b) non si può ritenere che sia sufficiente l’interesse pubblico al recupero di quanto versato in eccedenza e non c’è stata la doverosa comparazione di tale interesse con quello del ricorrente che in buona fede aveva percepito le somme in questione e che solo a distanza di tempo ha visto attivarsi il procedimento di recupero; c) nessun avviso di avvio del procedimento è stato emesso dall’Amministrazione in violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 né vale opporre in contrario che nella specie si tratta di attività dovuta da parte dell’Amministrazione; d) è evidente la buona fede del ricorrente nella percezione delle somme e del legittimo affidamento da lui posto sulla legittimità della erogazione anche tenendo conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla cessazione dal servizio; e) nel provvedimento di rideterminazione del trattamento economico del ricorrente si era escluso almeno in parte il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso con il che l’atto impugnato è affetto da un palese vizio di contraddittorietà con una precedente statuizione della stessa Amministrazione.

31) L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice a favore del giudice contabile vertendosi in una controversia avente ad oggetto il trattamento di pensione di un dipendente statale ed ha confutato nel merito le tesi difensive del ricorrente.

4) In primo luogo va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla questione qui in esame secondo un indirizzo consolidato dalla Corte di Cassazione secondo cui la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo perché fondata sull’attribuzione di una specifica materia per cui in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico sia l’elemento identificativo della domanda azionata in giudizio mentre nella specie, come risulta con evidenza dalla premessa svolta in fatto, la questione riguarda il trattamento economico spettante al ricorrente con riguardo esclusivo al periodo di svolgimento effettivo del servizio e, quindi, attiene al suo rapporto di impiego senza alcuna incisione del trattamento di pensione (vedi Corte di Cassazione, sezioni unite civili n. 12722 del 14 giugno 2005).

Né sul punto specifico assume alcun valore la circostanza che di fatto il recupero incida sulla misura di alcuni ratei di pensione essendo questo l’unico modo con cui l’Amministrazione può provvedere al recupero delle somme indebitamente erogate nei confronti di un pensionato senza però che il regime pensionistico del ricorrente nella sua misura e spettanza sia in qualche modo posto in discussione.

5) Nel merito il ricorso è infondato.

Costituisce, in effetti, indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa dal quale non sussistono ragioni per discostarsi che il provvedimento di recupero sia motivato anche solo sul presupposto della sua doverosità non trattandosi di attività discrezionale, che la buona fede e l’affidamento incolpevole del dipendente non sono di ostacolo al diritto dell’Amministrazione di ripetere l’indebito e che il lungo lasso di tempo trascorso non impedisce il recupero se l’Amministrazione, come ha fatto nel caso di specie, adotta opportune cautele per ridurre il disagio del dipendente provvedendo alla rateizzazione di quanto deve essere restituito (vedi in particolare Consiglio di Stato, Sezione quarta n. 4983 del 22 settembre 2005 e n. 2176 del 14 aprile 2006 e la giurisprudenza ivi richiamata).

51) E’ utile precisare ancora che la natura dovuta dell’attività posta in essere dall’Amministrazione esclude la necessità dell’avviso di inizio del procedimento e che non è decisiva la circostanza della previsione nel decreto di rideterminazione del trattamento economico del ricorrente la non ripetibilità di quanto percepito in eccedenza dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1986 posto che l’obbligo derivante dalla legge supera la forza di una previsione amministrativa di dubbia legittimità.

53) Nella valutazione della presente controversia non deve essere trascurata la circostanza, che a ben vedere concorre a privare di valore tutte le censure di parte ricorrente, che l’articolo 172 della legge n. 312/1980 esplicitamente prevedeva che agli inquadramenti provvisori seguissero quelli definitivi e che, pertanto, i trattamenti riconosciuti nella prima fase degli inquadramenti fossero tutti soggetti a conguaglio in sede di inquadramento definitivo.

6) Il ricorso è, quindi, respinto mentre sussistono ragioni, anche tenendo conto che gli indirizzi giurisprudenziali qui sopra richiamati si sono consolidati dopo la proposizione del ricorso, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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