Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 29-07-2011, n. 30348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25 gennaio 2011, il Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione della carcerazione, emesso dalla locale Procura distrettuale nei confronti di S.M., condannato con sentenza irrevocabile del 7 maggio 2010 alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p..

2. Il Tribunale ha confermato l’ordine di esecuzione emesso dal P.M. senza far luogo al contestuale decreto di sospensione, avendo rilevato la sussistenza dell’ipotesi ostativa di cui all’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), atteso che all’istante era stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica di cui all’art. 99 c.p., comma 4, a lui contestata in imputazione.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Catania propone ricorso per cassazione S.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto ad esso ricorrente non poteva essere applicata la recidiva, di cui all’art. 99 c.p., comma 4, atteso che la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva dato impulso all’errata contestazione della recidiva nel procedimento in esame, non gli aveva in realtà applicato la recidiva, essendogli state al contrario concesse le attenuanti generiche, con conseguente elisione degli effetti tipici della recidiva, con riferimento al quantum della pena irrogata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da S.M. è inammissibile siccome manifestamente infondato.

2. La sentenza che ha applicato nei suoi confronti la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, è invero quella emessa dal Tribunale di Catania in data 25 gennaio 2011, si che nessuna influenza può avere nella presente sede la precedente sentenza emessa nei confronti del ricorrente dalla Corte d’appello di Caltanissetta in data 27 novembre 1987 e costituente il prius logico dell’applicazione della recidiva reiterata e specifica infraquinquennale, di cui all’art. 99 c.p., comma 4.

Si osserva invero che l’eventuale erronea applicazione della recidiva per carenza dei presupposti di legge avrebbe dovuto formare oggetto di apposita impugnazione della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Catania;

il che nella specie non è avvenuto, essendo tale ultima sentenza ormai passata in giudicato sul punto.

5. Il ricorso proposto da S.M. va pertanto dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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