Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27915 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

B.C. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Eboli la Linear s.p.a. e L.M.R. chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito nel corso di un incidente stradale tra la sua autovettura e la moto di proprietà della L., assicurata con la detta Linear.

Si costituiva in giudizio solo quest’ultima.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda e compensava integralmente le spese.

Propone ricorso per cassazione B.C. con due motivi.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2054 c.c.".

Sostiene parte ricorrente che il Giudice, nel valutare la fondatezza della domanda, ha totalmente trascurato di considerare le circostanze di fatto emerse dalle risultanze probatorie ed in particolare dalle testimonianze e dalla natura dei danni riportati dall’autovettura.

A suo avviso invece da un’attenta analisi delle prove il Giudice avrebbe potuto trarre elementi sufficienti ad attribuire in via esclusiva la responsabilità dell’accaduto ai convenuti.

In merito al quantum debeatur, secondo il B., il Giudice è poi incorso in un vizio logico di motivazione in quanto ha respinto la domanda attrice sul mero rilievo dell’insufficienza delle prove fornite anzichè procedere alla valutazione equitativa che era stata richiesta.

Il motivo è inammissibile.

Con accertamento di fatto insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato il Giudice di Pace ha infatti accertato che, sulla base delle risultanze probatorie emerse in corso di causa, la convenuta non può essere ritenuta responsabile per i danni subiti dall’attore mentre, in ordine all’entità dei danni, la semplice esibizione di un preventivo di spesa non può costituire prova dei pretesi danni subiti.

Con il secondo motivo B.C. denuncia "Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.".

Sostiene parte ricorrente che in sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha chiesto di accertare l’esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro e, in subordine, qualora non fosse stato accertato il comportamento colposo esclusivo di controparte, ha chiesto di applicare la presunzione di pari responsabilità valutando se in effetti il sinistro poteva considerarsi frutto del comportamento colposo di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.

Lamenta perciò che manca del tutto la pronuncia su tale capo della domanda, ovvero la motivazione per la quale ha ritenuto di trascurare la sussistenza dei presupposti della responsabilità rigettando in toto la domanda formulata.

Il motivo è inammissibile.

Affermando che non si può in alcun modo ritenere responsabile la convenuta per i danni reclamati dall’attore il giudice ha infatti escluso anche il concorso di quest’ultima nella causazione del danno ed ha quindi risposto indirettamente alla domanda formulata in subordine dall’attore.

In ogni caso, avendo il Giudice di Pace escluso la prova del quantum, la domanda non sarebbe stata comunque suscettibile di accoglimento, neppure sotto il profilo della responsabilità concorsuale.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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