Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 29-07-2011, n. 30289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 08.07.2010 la Corte d’appello di Napoli, Sezione per i minorenni, integralmente confermava la pronuncia di primo grado che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato B.D. nato l'(OMISSIS) in concorso della diminuente della minore età dichiarata equivalente, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena finale di anni 4, mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per i reati di lesioni volontarie aggravate, rissa, sparo in luogo pubblico, detenzione e porto illegale di una pistola, fatti commessi in (OMISSIS). L’imputato aveva ammesso di avere partecipato ad una rissa, ma negato di essere stato lui a sparare alle gambe a tale P.F.. Tale specifica circostanza era stata invece ritenuta provata in base al riconoscimento fotografico operato dalla parte lesa, corroborato dalle indicazioni di forte somiglianza provenienti dai testi Z.M. e M.C.. Le attenuanti generiche errano negate in ragione della personalità violenta e deviante dell’imputato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo:

a) errata utilizzazione del riconoscimento fotografico da parte della vittima sentito senza garanzia difensiva in un momento in cui già era indiziato del reato di rissa; conseguente inutilizzabilità anche delle sue successive dichiarazioni per relationem; b) incertezza dell’indicazione proveniente dallo Z. e della M.; c) il V., teste attendibile, aveva indicato altra persona, il S., quale persona che incitava a sparare, ma non aveva riconosciuto esso B.; d) errato diniego delle generiche e pena troppo severa in tutte le sue componenti.

3. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.

La prima questione proposta dal ricorrente v. sopra sub 2.a, già prospettata in sede di appello e correttamente risolta dalla Corte territoriale, non è fondata. Ed invero sono sicuramente validi il riconoscimento fotografico e le dichiarazioni eteroaccusatorie resi dalla parte offesa P.F. al P.M. in data 03.12.2009, in presenza di copertura difensiva e preceduti dagli avvisi di legge, a nulla rilevando che l’indagato si sia riportato al precedente deposto e riconoscimento fotografico effettuati dallo stesso P. alla p.g. senza garanzia difensiva. In tal senso è del tutto pacifica, invero, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità: "La nullità dell’interrogatorio del coimputato che renda dichiarazioni eteroaccusatorie, svolto senza le previste garanzie difensive, non si estende ai successivi interrogatori nei quali il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, confermi le precedenti dichiarazioni ancorchè richiamandole per relationem" (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 8401 in data 10.12.2008, Rv. 242969, Martello; Cass. Pen. Sez. 1, n. 46274 in data 07.11.2007, Rv. 238487, Ditto; ecc.).- Sono altresì infondati i motivi di merito in ordine alla congruenza probatoria v, sopra sub 2.b e 2.c.- Ed invero la sentenza impugnata svolge sul punto ampia e convincente motivazione, logica e coerente, rilevando che l’indicazione accusatoria della parte lesa aveva trovato conferme decisive nelle dichiarazioni ed individuazioni fotografiche dei testi M. e Z. che, oltre ad indicare la forte somiglianza del B., avevano descritto in modo corrispondente a quelli dell’imputato i tratti somatici dell’autore del ferimento, ed avevano indicato l’orecchino al lobo sinistro quale elemento individualizzante, così ancora riportando un elemento caratterizzante il B.. Del resto del gruppo del quale faceva parte l’imputato (che si scontrò con quello della parte lesa), gruppo che scappò con l’auto Cito dopo il ferimento, R. A. e C.C. sono stati esclusi dai testi escussi essere, sia l’uno che l’altro, l’autore dello sparo, ed il Sole è stato indicato (anche dallo stesso B.) come quello che, non armato, incitava a sparare. Non ci sono altri soggetti sul teatro, per quel gruppo, e lo stesso ricorrente B., che pur nega, non indica la presenza di un’ulteriore persona dalla sua parte.- Il ricorso, dunque, che si limita a dubitare dei riconoscimenti, risulta parziale e non conducente, posto che dimentica il complesso della motivazione che – valutati unitariamente tutti i confluenti elementi di prova, e logicamente spiegato il mancato riconoscimento ad opera del V. (per paura) – ben giustifica la conclusione a carico del B..

E’ infondato, infine, l’ultimo motivo di ricorso v. sopra sub 2.d posto che l’impugnata sentenza ben ha argomentato sia la pena base che le ulteriori componenti sanzionatorie, nonchè il diniego delle generiche, in tal senso avendo correttamente valutato sia la gravità del fatto, sia la personalità dell’imputato, anche in relazione alla condanna, sia pur non definitiva, per spaccio di droga, personalità connotata da violenza ed arroganza, segnata anche da condotte trasgressive tenute in Comunità. Si tratta, all’evidenza, di motivazione corretta, incensurabile in questa sede, non incisa dalle considerazioni, su elementi secondari, proposte nell’atto di ricorso.

In definitiva il ricorso, infondato, deve essere respinto.- Non seguono le spese, trattandosi di imputato minorenne, D.Lgs. n. 272 del 1989, ex art. 29.-

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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