Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-09-2011, n. 4902 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto da Acqualatina s.p.a. e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con la quale è stato respinto un ricorso proposto presso quel giudice avverso un provvedimento della Regione Lazio con cui la stessa ha deciso di non esercitare i propri poteri sostitutivi nei confronti di alcuni comuni dell’ambito di mancata approvazione della convenzione di gestione, in quanto non conforme alla convenzionetipo adottata dalla stessa Regione Lazio.

L’appellante, premessi i termini storico- normativi della vicenda, formula i seguenti motivi di gravame:

Violazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge regionale Lazio n. 6 del 1996; in quanto il sistema legislativo di cui alla normativa richiamata in rubrica esclude un potere sostitutivo della Regione in ordine alla mancata approvazione della convenzione, mentre la Provincia è l’ente di coordinamento chiamato alla stipula del contratto

Ancora violazione dei provvedimenti legislativi di cui al motivo n. 1 e contrasto con la convenzione di cooperazione; poiché i Consigli comunale devono deliberare soltanto la partecipazione all’Autorità d’ambito e non anche la convenzione, posta in essere con le opportune maggioranze dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti;

Sempre violazione dei provvedimenti legislativi di cui al motivo n. 1, nonché difetto di motivazione e sviamento; poiché il fatto che la convenzione debba essere formulata sulla base della convenzionetipo predisposta dalla Regione non significa affatto che la stessa non possa essere integrata o modificata dall’Autorità d’ambito;

Illegittimità derivata della nota assessorile del 25 gennaio 2007, nonché per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di buon andamento e di leale collaborazione, oltre che violazione dell’art. 6 della legge regionale n. 6 del 1996, difetto di motivazione, dei presupposti e dell’istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento; essendo illegittima la richiesta dell’avvio di un’indagine sulla formulazione della convenzione.

I Comuni di Aprilia e di Amaseno si costituiscono in giudizio e resistono all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando la legittimità della sentenza appellata.

Il Comune di Aprilia commenta anche una sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in ordine alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche relativamente alla materia oggetto della presente azione giudiziaria.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Va preliminarmente rilevato che il presente appello si dirige contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ove era stato impugnato un provvedimento regionale con il quale la stessa Regione Lazio si era rifiutata di intervenire in via sostitutiva nei confronti dei Comuni in questa sede controinteressati, i quali si erano rifiutati di approvare la convenzione predisposta dall’Autorità d’ambito in materia di sistema idrico integrato.

Così individuato il "petitum" dell’appello, i motivi che assistono l’atto introduttivo del gravame appellatorio, che in qualche modo sembrano riferirsi ad una vicenda più ampia e più complessiva, vanno ad esso ricondotti.

Ancora, preliminarmente, il Collegio ritiene la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, stante la considerazione, di per sé esaustiva, che nella specie non si discute tanto della utilizzazione vera e propria di acque pubbliche, quanto piuttosto di un intervento autoritativo per l’approvazione di una convenzione, richiesto e non attuato, per cui la presenza di vere e proprie situazioni di interesse legittimo è evidente.

Nel merito, come si è detto, l’appello è infondato.

Infatti, una volta che la Regione ha formulato uno schema tipico di convenzione, lo stesso, se indubbiamente può subire delle modificazioni e delle integrazioni nell’ambito della conferenza dei sindaci, come è stato nella specie, è evidente però che queste modificazioni possono essere solo di dettaglio, senza poter intaccare lo schema medesimo nei suoi valori fondamentali, altrimenti non si vedrebbe alcuna ragione della approvazione di uno schema tipico, riducendosi in tal caso ad una mera proposta, assolutamente non vincolante su alcun punto, il che metterebbe in serie discussione la posizione ordinamentale della Regione.

Se una convenzione tipo è stata approvata dall’organo regionale, questa deve avere necessariamente un suo valore nell’ambito del sistema, e il valore è quello di essere di guida per l’approvazione della successiva convenzione operativa, nel senso che tale ultimo atto, pur potendo modificare alcuni elementi della convenzione tipo, non se ne potrà certo discostare, come è avvenuto nella specie, su aspetti fondamentali.

Nel caso in esame, invece, come è dato riscontrare nella specie, le modifiche apportate alla convenzione tipo appaiono rilevanti (prevalenza delle previsioni del disciplinare sulle previsioni di piano, mancanza di responsabilità del gestore, eliminazione della necessità del raggiungimento dei livelli stabiliti, revisione delle previsioni di piano, disposizioni in danno dell’Autorità d’ambito e a favore del gestore, rischio di impresa addossato ai comuni, precarietà del periodo transitorio, vizi a carico delle amministrazioni, ecc. con esclusione di vari oneri a carico del gestore), per cui legittimamente la Regione, ritenendo corretto da parte dei comuni interessati la mancata approvazione (se vi è necessità di approvazione, naturalmente vi è anche quella della disapprovazione), ha ritenuto di non esercitare i richiesti poteri sostitutivi.

L’appello va, pertanto, respinto.

Tuttavia, la particolarità della questione trattata consiglia di compensare integralmente fra tutte le parti costituite le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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