Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27910

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma decidendo sulla domanda di pagamento somma proposta da R.R. e S.S. nei confronti di I.L. accolse la domanda attrice condannando quest’ultimo al pagamento in favore del S. della somma di L. 4.279.000 e alla restituzione in favore del R. della somma di L. 20.173.000, nonchè al pagamento in favore dei due attori in solido della somma di L. 47.400.000.

Con il gravame l’appellante I. censurava la sentenza di primo grado perchè erroneamente il Tribunale aveva disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale; nel merito contestava l’assunto degli appellati in quanto non vi era alcuna prova dell’accordo da loro dedotto, mentre lo I. era intervenuto nel contratto di mutuo come mero fideiussore.

Chiedeva pertanto che la Corte, in riforma della sentenza appellata, dichiarasse che nulla era dovuto dall’appellante agli appellati.

La Corte d’appello, in riforma della sentenza appellata, rigettava le domande proposte in primo grado dagli attori S. e R..

Propone ricorso per cassazione R.R. con due motivi.

Resiste con controricorso I.L..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia "Insufficiente motivazione su un fatto controverso".

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: "Il fatto controverso sul quale è omessa o, comunque, insufficiente la motivazione è l’esatta qualificazione delle circostanze risultanti dalle dichiarazioni confessorie dello I. e da quelle testimoniali della M., ai fini del giudizio di sussistenza di un accordo negoziale tra le parti, considerato che la corretta attribuzione di valore di prova legale alla confessione e la valutazione della prova testimoniale della M. avrebbero potuto condurre ad un positivo giudizio di sussistenza di un accordo negoziale".

Con il secondo motivo si denuncia "Omessa motivazione su un punto decisivo per la controversia".

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: "Il fatto della controversia in relazione al quale si assume omessa, o comunque insufficiente, la motivazione e la sussistenza dell’accordo relativo alla ripartizione dell’obbligo di pagamento e restituzione delle somme mutuate, ritenuto che la mancata considerazione degli elementi di prova documentale già introdotti dagli attori, contenuti nel loro fascicolo di parte – la dichiarazione del 4 luglio 1994 e l’atto di fidejussione – quali elementi indiziari relativi alla sussistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione".

I motivi sono inammissibili in quanto non sono chiare l’indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Non è, in altri termini, adeguato il momento di sintesi che circoscriva puntualmente i limiti del ricorso, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso stesso e di valutazione della sua ammissibilità.

Il motivi sono altresì inammissibile in quanto trattano di questioni di fatto, non esaminabili in sede di legittimità, in ordine alle quali il ricorrente si limita a fornire una propria valutazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dalla Corte d’appello con adeguata motivazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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