Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 29-07-2011, n. 30344 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 18 ottobre 2010, il Tribunale di Udine, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta, formulata da M.E., intesa ad ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 c.p.p., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati dal Tribunale di Udine e dal G.I.P. presso il medesimo Tribunale con 22 sentenze e decreti penali, specificamente elencati, tutti aventi ad oggetto violazione L. n. 1423 del 1956, art. 2, nonchè fra i fatti di cui al decreto penale emesso dal G.I.P. di Udine il7 aprile 2005 ed alla sentenza emessa dal Tribunale di Udine il 7 giugno 2006, aventi ad oggetto violazione art. 337 c.p. (resistenza a p.u.).

2.Il Tribunale ha ritenuto che sussistesse la prova di un programma criminoso unico per i reati giudicati dalle sentenze e dai decreti penali sopra elencati, in considerazione della medesima specie di reati commessi (violazione foglio di via obbligatorio e resistenza a p.u.), dell’intervallo di tempo sostanzialmente unitario nel quale i reati erano stati commessi, essendo essi elementi rivelatori della condizione di emarginazione sociale in cui viveva il M..

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Udine propone ricorso per cassazione il P.M. del Tribunale di Udine, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 84 cpv. c.p., nonchè difeso di motivazione in quanto il Tribunale di Udine aveva proceduto alla riunificazione sotto il vincolo della continuazione di più reati senza rilevare che il dato temporale e la natura omogenea dei reati non erano elementi di per sè sufficienti a far ritenere il vincolo della continuazione fra i reati come sopra giudicati, in quanto l’identità del disegno criminoso non poteva essere ritenuto sussistente solo per le condizioni di vita disagiate del M., ma doveva essere rigorosamente provato, in quanto solo in tale ipotesi poteva essere desunta la minore pericolosità sociale del condannato, si da giustificare una riduzione di pena nei suoi confronti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal P.M. di Udine è inammissibile siccome manifestamente infondato.

2.Il Tribunale di Udine ha ritenuto la sussistenza del vincolo della continuazione fra le plurime violazioni della L. n. 1423 del 1956, art. 2, commesse dal M. e descritte in narrativa, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale l’unicità del disegno criminoso, richiesta per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a commettere determinati reati, ovvero con una scelta di vita che comporta la reiterazione di condotte criminose con identiche modalità esecutive, atteso che, per aversi continuazione fra reati ai sensi dell’art. 81 c.p., è richiesto che essi costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione del primo reato; pertanto tale programma unitario può ritenersi sussistere sulla base dell’identità od analogia dei singoli reati, accompagnata dall’accertamento che essi siano stati effettivamente frutto dell’originaria ideazione, almeno in via di massima (cfr., in termini, Cass.2A, 7.3.04 n. 18037).

3. Il provvedimento impugnato, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome rispondente ai principi della logica e della non contraddizione, ha ritenuto la sussistenza di elementi, dai quali potersi fondatamente desumere che tutti i reati di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, commessi dal M., descritti in parte narrativa, siano stati commessi nell’ambito di un’unica determinazione volitiva, che, ad iniziare dal primo, lo abbia poi indotto ad eseguire tutti i restanti reati, trattandosi di reiterazione di analoghe condotte commesse in tempi contigui e nel medesimo luogo, si da far fondatamente ritenere che l’attività criminosa anzidetta sia stata commessa dal M. in attuazione di un unico iniziale disegno criminoso.

4.Lo stesso può ritenersi in ordine ai due reati di resistenza a p.u., di cui uno giudicato con decreto penale del G.I.P. di Udine in data 7 aprile 2005 ed un altro giudicato con sentenza del Tribunale di Udine in data 8 marzo 2006, in ordine ai quali ugualmente appare adeguata, siccome esente da vizi logici e da contraddizioni, la motivazione addotta dal Tribunale di Udine, il quale ha ritenuto che si sia trattato di comportamenti non estemporanei, ma collegati fra di loro e non del tutto occasionali.

5.Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. del Tribunale di Udine.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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