Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-09-2011, n. 4901 Servizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dal Comune di Bassiano e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha accolto un ricorso ivi presentato da A. s.p.a. avverso la deliberazione del Consiglio comunale dello stesso Comune di non approvare la convenzione di cooperazione per la gestione del servizio idrico integrato.

Premesso che il provvedimento consiliare è scaturito dal fatto che la convenzione in parola era difforme dalla convenzionetipo formulata dalla Regione Lazio, l’appellante formula i seguenti motivi di gravame:

Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse e carenza di giurisdizione del giudice amministrativo; rivestendo la deliberazione in parola carattere endoprocedimentale;

Carenza di legittimazione attiva; essendo A. soltanto il gestore del servizio idrico integrato che fa capo ad una struttura amministrativa, quale è l’ATO 4;

Ultrapetizione della sentenza ed errore in ordine alla violazione del principio di leale collaborazione; avendo deciso il primo giudice senza che vi fosse un preciso motivo sul difetto di leale collaborazione;

Inesistenza della violazione del principio di leale collaborazione e inesistenza del difetto di motivazione della deliberazione impugnata; essendo intrinseco nel potere di approvare la convenzione anche quello di non approvarla, mentre la motivazione della deliberazione è "per relationem" ad un voluminoso allegato, che elenca le modificazioni apportate rispetto alla convenzionetipo che hanno determinato la disapprovazione consiliare.

Si costituisce in giudizio la società A., la quale si oppone a tutti i motivi dell’appello, soffermandosi su ciascuno di essi, rilevando in particolare come l’atto contenente le ragioni della disapprovazione non era uno degli allegati alla delibera impugnata.

La stessa A. propone, poi, appello incidentale, incentrato sul seguente motivo:

Insussistenza dei comuni ad approvare o meno la convenzione di gestione, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge regionale n. 6 del 1996, nonché incostituzionalità dell’art. 17, comma 3, dello schema di convenzione allegato alla legge regionale n. 6 del 1996; in quanto i Comuni sono tenuti ad aderire alla società costituita per il servizio idrico integrato, senza alcuna possibilità (salvo abbiano una popolazione inferiore a 1000 abitanti) di dissociarsene.

Sia l’appellante Comune che la resistente Società A. presentano una successiva memoria illustrativa, con le quali, ulteriormente argomentando, insistono per le proprie, contrapposte tesi.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.

Motivi della decisione

Nella successione dell’esame dell’appello principale e dell’appello incidentale, va esaminato per primo il motivo dell’appello principale, relativo al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, successivamente si può procedere all’esame dell’appello incidentale ed infine può passarsi alla disamina dell’appello principale.

Per quanto concerne il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la relativa censura non è fondata, in quanto nella specie non si verte sulla utilizzazione dell’acqua pubblica, ma su un provvedimento di carattere autoritativo, quale è quello della non approvazione da parte del Consiglio comunale, della convenzione elaborata dall’Ato in difformità dallo schema predisposto dalla Regione, per cui la fattispecie rientra pacificamente nell’ambito di quelle che generano situazioni di interesse legittimo.

Affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, occorre ora esaminare il motivo dell’appello incidentale, relativo alla necessarietà dell’approvazione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito della convenzione predisposta all’uopo, in quanto se lo stesso fosse fondato, ciò determinerebbe la inutilità dell’esame dell’appello principale.

Ma il motivo che assiste l’appello incidentale non è fondato.

Ed invero, nonostante la lunga digressione di tipo esegetico posta in essere da A., non si vede alcuna ragione, né nell’ambito della normativa esistente (che peraltro non presenta aspetti di incostituzionalità), né nell’ambito dei principi generali che governano l’attuale sistema giuridico perché gli enti locali siano obbligati ad approvare la convenzione.

Se ciò fosse, non ci sarebbe neppure bisogno di sottoporre la convenzione al Consiglio comunale, questo sarebbe privato del relativo potere per forza di legge e la convenzione acquisterebbe piena efficacia senza alcuna deliberazione consiliare, ma ciò (al di là delle possibili implicazioni di costituzionalità) non è, per cui, se la convenzione è sottoposta al potere di approvazione dei consigli comunali, evidentemente la stessa può essere approvata come può non essere approvata.

L’appello incidentale va, pertanto, rigettato.

Va, invece, accolto l’appello principale, proprio sulla base della considerazione del potere di disapprovazione della convenzione da parte del Consiglio comunale.

Naturalmente, tale potere di disapprovazione non è assoluto, o meglio, non è esercitabile in ogni caso, in quanto ciò porrebbe l’ente locale al di fuori del sistema che vuole l’instaurazione del servizio idrico integrato.

Ma quando, come nella specie, la convenzione approvata in ambito di predisposizione del rapporto con il gestore del servizio contiene una serie notevole di differenze rispetto alla convenzione tipo elaborata dalla Regione, è fuori discussione che le modifiche possono essere esaminate e, se considerate, non coerenti con il sistema prefigurato dalla Regione, possono senz’altro condurre alla non approvazione della convenzione.

Ora, nella specie, le notevoli differenziazioni introdotte nella convenzione, rispetto allo schema elaborato dalla Regione, e alle quali si richiama la deliberazione del Comune di Bassiano, sicuramente determinano il potere di esame delle stesse e la conseguente possibilità di non approvazione della convenzione.

L’appello principale, conseguentemente, va accolto, con assorbimento delle censure non specificamente trattate.

Le spese di giudizio, tuttavia, stante la complessità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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