Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 29-07-2011, n. 30342

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza 11 ottobre 2010, il Tribunale di Tolmezzo, decidendo quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca della confisca disposta con sentenza del 7 maggio 2009 dello stesso Tribunale, avanzata nell’interesse di N.R..

Il Tribunale, in particolare, rilevava che la Corte Costituzionale con sentenza n. 196 del 4 giugno 2010 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, limitatamente al richiamo dell’art. 240 c.p., comma 2, e che, per effetto di tale pronuncia, la confisca del mezzo, nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), aveva perso la natura di sanzione penale accessoria per assumere i caratteri di sanzione amministrativa accessoria di competenza del giudice di pace (ora, dopo la L. n. 120 del 2010, del Prefetto), mantenendo, nella specie, tale efficacia accessoria all’accertamento della responsabilità penale per il reato contestato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione N. R., che ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 673 c.p.p., L. n. 87 del 1953, art. 30, e art. 2 c.p., sul rilievo che il Giudice non poteva applicare la misura di sicurezza della confisca, attesa la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e l’operatività del principio di irretroattività di cui all’art. 2 c.p..

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e insufficiente e contraddittoria motivazione, deducendo che il Giudice ha omesso di valutare che il fatto è stato commesso prima della entrata in vigore della norma che aveva previsto la confisca e che l’esecuzione della sanzione accessoria doveva aver luogo dopo la declaratoria d’incostituzionalità della norma incriminatrice.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), in relazione all’art. 224 ter C.d.S., comma 2, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, rilevando che il Giudice, a seguito di detta legge, non era più competente a disporre la sanzione accessoria della confisca e doveva, pertanto, revocare il sequestro e il capo che aveva disposto la confisca e trasmettere gli atti al Prefetto.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo la trasmissione degli atti per competenza al Tribunale di Tolmezzo, quale Giudice dell’esecuzione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4. 2. L’art. 676 c.p.p., prevede che i provvedimenti relativi alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate sono riservati al giudice dell’esecuzione che procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

L’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con ordinanza contro la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 c.p.p., e quindi con le garanzie del contraddicono camerale previa fissazione dell’udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate, è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 c.p.p., e quindi con le garanzie del contraddittorio camerale, e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.

Tali criteri devono essere seguiti anche quando, come nella specie, il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666 c.p.p., comma 3, conformemente al recente, e condivisibile, orientamento di questa Corte che si fonda sulla ratio della previsione normativa della fase dell’opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv. 238046;

Sez. 1, n. 4120 del 16/01/2008, dep. 28/01/2008, Catania, Rv. 239076;

Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv.

239730; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2008, dep. 13/01/2009, Valletta e altri, Rv. 242510; Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, Banca Nuova Spa e altri, Rv. 245130; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633).

3. Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinanzi allo stesso Giudice, ai sensi dello stesso art. 667 c.p.p., comma 4. 4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perchè rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto d’impugnazione, prevista dall’art. 568 c.p.p., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici costantemente affermato.

5. Pertanto, correttamente qualificato il ricorso quale opposizione, gli atti devono essere trasmessi, per il corso ulteriore, al Tribunale di Tolmezzo.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tolmezzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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