Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-09-2011, n. 4896 Ammissione al concorso Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto che:

a) la signora A. B. ha impugnato davanti al T.a.r. del Lazio, articolando quattro autonomi motivi:

I) la deliberazione della giunta comunale n. 90 del 20 maggio 2010, recante l’esclusione, per carenza del titolo di studio del diploma di scuola secondaria superiore, dalla graduatoria del concorso per il reclutamento di 1 operatore di Polizia locale – categoria C1, indetto con bando in data 11 settembre 2006 – approvata con deliberazione della giunta n. 442 del 12 dicembre 2006 e la conseguente riformulazione della medesima graduatoria;

II) la determinazione dirigenziale n. 9 del 7 giugno 2010, recante, in attuazione della menzionata deliberazione n. 90 del 2010, la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 1 luglio 2010;

b) con ordinanza cautelare n. 4754 del 2010 questa Sezione, nel corso del giudizio di primo grado, ha valutato negativamente le argomentazioni poste a sostegno dell’originario ricorso proposto dalla sig.ra Battisti;

c) la sentenza oggetto del presente giudizio:

I) ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la risoluzione del rapporto di lavoro per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (tale capo non è stato gravato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

II) ha accolto il terzo motivo del ricorso di primo grado (violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990), annullando conseguentemente il provvedimento di esclusione;

Considerato che:

d) l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse ad agire, sotto il profilo che l’amministrazione comunale non avrebbe proceduto allo scorrimento della graduatoria, è ictu oculi infondata poiché è evidente l’attualità e la concretezza dell’interesse materiale e morale della originaria contro interessata E. P. a migliorare la posizione in graduatoria collocandosi, altresì, in posizione utile anche nella semplice prospettiva del subentro nella posizione in ruolo a suo tempo conseguita dalla signora Battisti;

e) l’appello è meritevole di accoglimento atteso che tutti i motivi dell’originario ricorso di primo grado sono infondati;

Ritenuto in particolare che:

f) il titolo di studio posseduto dall’appellata (diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio conseguito all’esito di un corso triennale), non può essere legittimamente inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore a mente del combinato disposto degli artt. 191 e 195 t.u. n. 297 del 1994 (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, n. 2881 del 2009, cui si rinvia a mente degli artt. 60 e 74, c.p.a.);

g) nei concorsi per l’accesso ad un posto di pubblico impiego, i requisiti generali che legittimano la nomina e l’instaurazione del rapporto di lavoro (quale il possesso del pertinente titolo di studio), devono permanere in costanza di servizio, pertanto, in materia, vige il principio generale (enucleabile dagli artt. 127, lett. d), t.u.imp.civ.st., 3, co. 3, d.P.R. n. 487 del 1994, 638, co. 2, cod. ord. mil., 17 e 66, del regolamento disciplinante le assunzioni dello stesso comune di Cerveteri), in base al quale, nell’ipotesi di mancanza successivamente accertata del requisito legale, indipendentemente dal riscontro di qualsivoglia profilo di colpevolezza del candidato, l’amministrazione deve escludere dal concorso il candidato e dichiarare la decadenza di diritto dalla nomina con la conseguente cessazione del rapporto di servizio; in tal caso il provvedimento è atto interamente vincolato e come tale non assistito dalle garanzie partecipative e motivazionali previste dalla l. n. 241 del 1990 e può intervenire in qualunque momento successivo al reclutamento (cfr., sul principio generale ed i suoi corollari applicativi, Cons. St., sez. IV, n. 7382 del 2010; sez. IV, n. 148 del 2006; sez. III, n. 86/2004 del 3 febbraio 2004); in ogni caso, emerge in fatto, da un lato, che l’interessata ha avuto modo di partecipare al procedimento amministrativo svolgendo compiutamente le sue difese, dall’altro, che l’amministrazione ha congruamente motivato;

h) in capo al candidato che partecipa ad un procedimento concorsuale gravano obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede e solidarietà e rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 98, co. 1, Cost. – fra cui il dovere di cooperare lealmente fornendo tutte le informazioni richieste in modo veridico e indicando tutti i dati necessari per la gestione di procedimenti di massa (cfr. Corte cost., n. 329 del 2007; Cons. St., sez. V, n. 2311 del 2011; sez. IV, n. 7382 del 2010); nella specie deve ritenersi che l’appellata abbia violato tali doveri perché, a suo tempo, ha dichiarato di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore indicando un punteggio in sessantesimi mai conseguito;

i) in linea generale, il riscontro del possesso dei titoli da parte dei candidati e l’adozione dei provvedimenti conseguenti rientrano nella competenza dell’amministrazione procedente e non della commissione esaminatrice (cfr. Cons. St, sez. V, n. 2968 del 2008) e che tanto prevede l’art. 17 del regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:

a) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma parziale dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado nella parte in cui domanda l’annullamento della deliberazione della giunta comunale n. 90 del 20 maggio 2010;

b) condanna A. Battista a rifondere in favore di E. P. le spese, le competenze e gli onorari di ambedue i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000/00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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