Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27903

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2 luglio 2001 SESIT Puglia s.p.a. propose opposizione avverso il decreto con il quale, a istanza di A. M., le era stato intimato il pagamento della somma di L. 9.800.777, a titolo di canoni di locazione dei mesi di aprile e maggio, rimasti insoluti.

Dedusse che con lettera raccomandata del 30 novembre 2000, avvalendosi della clausola contrattuale che prevedeva la facoltà di recesso del conduttore con preavviso di almeno tre mesi, aveva comunicato alla locatrice di voler recedere dal contratto. Eccepì quindi l’inesistenza del credito azionato in via monitoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto, a seguito del recesso della conduttrice, nonchè l’inesistenza di qualsivoglia obbligazione di SESIT nei confronti dell’ A..

Costituitasi in giudizio, la controparte non contestò la risoluzione del contratto, ma dedusse che, avendo la conduttrice realizzato importanti modificazioni strutturali dell’immobile e non avendolo rimesso in pristino, legittimamente essa aveva rifiutato la riconsegna, con conseguente protrazione della detenzione in capo a SESIT Puglia e persistenza dell’obbligo di pagare il canone.

Il giudice adito rigettò l’opposizione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò che il contratto di locazione si era risolto il 2 marzo 2001 per recesso della conduttrice.

Proposto gravame da SESIT Puglia, la Corte d’appello, in data 30 giugno 2006, ha invece accolto l’opposizione.

In motivazione ha osservato il decidente che, una volta dichiarata la risoluzione del contratto di locazione, il Tribunale avrebbe dovuto, traendone le debite conseguenze, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Il giudice di prime cure aveva invece rigettato l’opposizione in accoglimento di una domanda diversa, per petitum e causa petendi da quella originaria, domanda formulata dalla locatrice in corso di causa e volta ad ottenere il pagamento delle somme ingiunte ex art. 1591 cod. civ. a titolo di risarcimento danni per la ritardata restituzione dell’immobile.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte A. M., formulando due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, E.TR. – Esazione Tributi – s.p.a., incorporante di SESIT Puglia s.p.a..

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Motivi della decisione

1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 414, 416, 418, 633 e 645 cod. proc. civ.. Sostiene che nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., lungi dall’immutare gli elementi essenziali della originaria domanda, si era limitata a integrarla attraverso l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della stessa.

Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia vizi motivazionali.

Deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare una delle due rationes decidendi richiamate dal Tribunale a fondamento della scelta decisoria adottata, e segnatamente l’affermata inidoneità dell’offerta non formale dell’immobile e liberare il conduttore dall’obbligo del pagamento dei canoni.

2 Il ricorso è inammissibile.

Valga al riguardo considerare che, in ragione della data della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), e in base al comb. disp. del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, il ricorso deve ritenersi soggetto, quanto alla sua formulazione, alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ., e segg., nel testo risultante dal menzionato D.Lgs. n. 40 del 2006. In base a tali norme, e segnatamente, in base all’art. 366 bis cod. proc. civ., nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’esposizione della censura va completata con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (confr. Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7197). Di qui l’enucleazione, come fondamentale criterio di scrutinio della corretta formulazione del quesito stesso, della sua conferenza, rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, nonchè della sua rilevanza, ai fini della decisione del ricorso (confr. Cass. civ. 4 gennaio 2011).

3 Venendo al caso di specie, il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi motivazionali, manca totalmente del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) volto a circoscrivere puntualmente i limiti delle allegate incongruenze argomentative, in maniera da non ingenerare incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla valutazione demandata alla Corte (confr. Cass. civ. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Quanto invece al primo motivo, il quesito articolato a sostegno degli evocati errores in medicando, si sostanzia nella richiesta alla Corte di dire se le allegazioni formulate dall’attuale ricorrente nella memoria di cui all’art. 416 cod. proc. civ., depositata nel giudizio oppositivo, abbiano o meno determinato l’indebito ampliamento delthema decìdendum del processo e se il giudice di primo grado, nel pronunciarsi su di esse, sia incorso nel vizio di ultrapetizione.

Trattasi di quesito palesemente inadeguato, perchè consiste nella generica richiesta alla Corte di stabilire se sia fondata o meno la tesi difensiva dell’opposta: esso manca, in sostanza, del suo essenziale requisito di validità, consistente, per quanto innanzi detto, nella specifica, diretta e autosufficiente formulazione di un interpello al giudice di legittimità sull’errore di diritto assentamente commesso dal giudice di merito, e sulla regula iuris, alternativa e di segno opposto, proposta dall’impugnante (confr.

Cass. civ. 19 febbraio 2009, n. 4044).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 (di cui Euro 1.500,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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