T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 01-09-2011, n. 4267 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente gravame può essere deciso con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo;

CONSIDERATO che questa Sezione con l’ordinanza n. 275/2011 ha accolto in parte la domanda cautelare proposta con il presente gravame, evidenziando in motivazione che:

– quanto alla nota n. 10879 in data 25 giugno 2010, il ricorso appare fondato nella parte in cui viene dedotto che, limitatamente alle opere interne, la Soprintendenza avrebbe dovuto confermare l’avviso espresso con la precedente nota n. 16316 in data 30 giugno 2009;

– il ricorso risulta, invece, infondato sia quanto alla realizzazione della tettoia esterna, non avendo la ricorrente addotto elementi di prova atti a smentire quanto affermato dalla Soprintendenza, sia quanto al preavviso del rigetto della richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica, trattandosi di atto non immediatamente lesivo;

CONSIDERATO, in punto di fatto, che:

– in relazione alla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dalla ricorrente in data 11 novembre 2009, per le opere di recupero del sottotetto del fabbricato sito alla via Bagnuoli (realizzate in difformità rispetto all’autorizzazione paesaggistica n. 16316 in data 29 giugno 2009), la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Napoli e Provincia con la nota n. 10879 in data 25 giugno 2010 ha espresso parere negativo evidenziando in motivazione che: a) "trattasi di tramezzi ed impianti nei locali sottotetto del fabbricato in area che la Legge Regionale n. 35 "Piano Urbanistico Territoriale dell’Area SorrrentinoAmanifitana" (P.U.T.) assoggetta alle norme della zona 4, Riqualificazione insediativa ed ambientale di 2° grado, che comprende aree agricole ed insediamenti (sparse, per nuclei o accentrati) di interesse ambientale"; b) "le opere realizzate consistono in lavori di sistemazioni interni che consistono in tramezzi ed impianti nei locali sottotetto"; c) "le opere edili abusive realizzate contrastano con le esigenze di tutela di cui al D.M. 28.3.1985"; d) "le opere finalizzate al cambio di destinazione d’uso si configurano come opere di ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/01 e, quindi, non rientrano nei casi previsti dal D.L.vo 42/04, art. 167, comma 4 e s.m.e.i."; e) "la tettoia (visibile nella foto n. 3) rappresenta un detrattore ambientale e per tipologia e materiali contrasta con gli alti valori paesaggistici definiti dal P.U.T.";

– sulla scorta del predetto parere il Comune di Gragnano con la nota n. 24943 in data 5 novembre 2010 ha preannunciato alla ricorrente il rigetto della predetta richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica;

– avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto censure incentrate sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, del D.M. 28 marzo 1985, della legge regionale n. 35/1987, con la quale è stato approvato il P.U.T. della penisola SorrentinoAmalfitana, dell’art. 16 del R.D. n. 1357/1940, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché sull’eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria e di motivazione. Innanzi tutto la ricorrente sostiene che l’art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 non preclude affatto la sanatoria paesaggistica degli interventi di ristrutturazione edilizia che non abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi e superfici. Inoltre afferma che tale preclusione non può desumersi neppure dal D.M. 28 marzo 1985, posto che la bellezza d’insieme dell’area dei Monti Lattari non risulta affatto incisa dall’intervento in questione, trattandosi di opere realizzate all’interno di un preesistente sottotetto; del resto la stessa Soprintendenza avrebbe dovuto confermare l’avviso espresso con la precedente nota n. 16316 in data 30 giugno 2009 in relazione all’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 29 giugno 2009. Con particolare riferimento alla tettoia, la ricorrente si duole, in particolare, del fatto che la Soprintendenza, una volta rilevata l’incompatibilità della stessa con la disciplina posta dal P.U.T. non abbia espresso un parere favorevole con prescrizioni, volto ad armonizzare tale manufatto con l’ambiente circostante o, al più, a prescriverne la rimozione. Infine la ricorrente sostiene che la nota del Comune di Gragnano n. 24943 in data 5 novembre 2010 è viziata per invalidità derivata, essendo motivata con esclusivo riferimento al parere espresso dalla Soprintendenza;

– con memoria depositata in data 9 giugno 2011 la ricorrente ha rappresentato, tra l’altro, di aver provveduto spontaneamente alla rimozione della tettoia oggetto degli atti impugnati;

CONSIDERATO, in via preliminare che:

– quanto alle opere realizzate all’interno del sottotetto, la domanda di annullamento della nota della Soprintendenza n. 10879 in data 25 giugno 2010 risulta senz’altro ammissibile, perché l’art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 dispone che l’autorità competente si pronuncia sulla domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica "previo parere vincolante della soprintendenza" e, quindi, laddove tale parere sia negativo, si concreta un immediato interesse a ricorrere (in tal senso, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1445);

– quanto alla realizzazione della tettoia, la domanda di annullamento della predetta nota risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la ricorrente ha dichiarato di aver provveduto spontaneamente alla demolizione di tale manufatto;

– quanto alla domanda di annullamento della nota del Comune di Gragnano n. 24943 in data 5 novembre 2010, il presente gravame risulta inammissibile per carenza di interesse, perché tale nota contiene la comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica e, quindi, deve qualificata come un atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo;

CONSIDERATO, nel merito, che le censure dedotte dalla ricorrente avverso il parere negativo espresso dalla Soprintendenza risultano fondate in quanto:

– secondo l’art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 "l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";

– secondo la giurisprudenza, il predetto art. 167, comma 4, non esclude la possibilità di un accertamento della compatibilità paesaggistica di un intervento di ristrutturazione edilizia realizzato in assenza della prescritta autorizzazione paesistica laddove tale intervento non abbia determinato la "creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente assentiti" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 3 aprile 2009, n. 7145; 5 maggio 2010, n. 2665), fermo restando che l’interpretazione teleologica induce a ritenere che – nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva "o" nella frase "che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi"- il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi costituisca un’endiadi, ossia una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati (Tar Campania, Napoli, VII, 3 aprile 2009, n. 1748 3 novembre 2009, n. 6827). In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria (previste dall’articolo 167, comma 4) in coerenza con la ratio dell’introduzione di tale divieto induce a ritenere che esulino dall’eccezione prevista dall’art. 167, comma 4, lettera a), gli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi;

– nel caso in esame la stessa soprintendenza ha evidenziato che "le opere realizzate consistono in lavori di sistemazioni interni", che non hanno evidentemente determinato alcun impatto sull’ambiente circostante, sicché non opera una preclusione assoluta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Né può ritenersi che tale preclusione derivi dal D.M. 28 marzo 1985, perché tale provvedimento si limita a sottoporre a vincolo paesaggistico la bellezza d’insieme dell’area dei Monti Lattari;

CONSIDERATO che, stante quanto precede, il presente ricorso:

– quanto alla domanda di annullamento della nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Napoli e Provincia n. 10879 in data 25 giugno 2010, deve essere dichiarato in parte improcedibile (limitatamente alla realizzazione della tettoia) e deve essere in parte accolto. Per l’effetto tale nota deve essere annullata nella parte in cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo alla sanatoria paesaggistica delle opere realizzate all’interno del sottotetto;

– quanto alla domanda di annullamento della nota del Comune di Gragnano n. 24943 in data 5 novembre 2010, risulta inammissibile per carenza di interesse;

CONSIDERATO che, in ragione del parziale accoglimento del presente gravame, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 287/2011, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile e in parte lo accoglie. Per l’effetto annulla la nota n. 10879 in data 25 giugno 2010, nella parte in cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo alla sanatoria paesaggistica delle opere realizzate all’interno del sottotetto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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