Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27899

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Svolgimento del processo

D.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bari G.E. e Winterthur Assicurazioni s.p.a. e, dedotto che il giorno (OMISSIS), nel mentre viaggiava, come trasportata, a bordo di un pulmino di proprietà di M.N., condotto da M.P., era rimasta ferita in un incidente verificatosi per colpa di G.E., chiese di essere risarcita dei danni subiti.

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese.

Con ordinanza ex art. 186 guatar cod. proc. civ., il giudice istruttore, ritenuta l’esclusiva responsabilità del G. nella causazione dell’incidente, dispose a carico dei convenuti, in solido tra loro, il pagamento, in favore della D., della somma di Euro 499.321,71, oltre interessi e svalutazione.

Winterthur Assicurazioni s.p.a., con atto notificato alle controparti, dichiarò di rinunciare alla pronuncia della sentenza, ex art. 186 guatar cod. proc. civ., comma 4. Propose quindi gravame avverso la suindicata ordinanza. Resistettero D.G. e il G., quest’ultimo proponendo appello incidentale al fine di sentire pronunciare sulla domanda di garanzia da lui azionata nei confronti di Winterthur Assicurazioni s.p.a..

La Corte d’appello di Bari, in data 7 settembre 2006, per quanto qui interessa, in accoglimento dell’appello principale, ha condannato G.E. e Winterthur Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, al pagamento, in favore della D., della minor somma di Euro 121.989,66 e ha compensato per un terzo tra le parti le spese del doppio grado, ponendo il residuo a carico dei convenuti in solido.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione D.G., formulando quattro motivi, illustrati anche da memoria.

Resistono con due distinti controricorsi G.E. e Winterthur Assicurazioni s.p.a..

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Motivi della decisione

1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 186 quater cod. proc. civ., nonchè del comb. disp. degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., e conseguente nullità della sentenza. Le critiche hanno ad oggetto il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da Winterthur Assicurazioni s.p.a., in ragione della inidoneità della rinuncia alla pronuncia della sentenza, espressa da uno solo dei litisconsorti necessari, a stabilizzare l’ordinanza anticipatoria di condanna emessa ex art. 186 quater cod. proc. civ..

2 Con il secondo mezzo denuncia vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta infondatezza dell’eccezione volta a far valere la mancanza del potere di disporre della lite in capo al procuratore della società assicuratrice che aveva formulato la rinuncia.

3 Con il terzo motivo deduce violazione della L. n. 39 del 1977, art. 4, nonchè contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla riduzione, operata dal giudice d’appello, delle somme riconosciute in prime cure.

4 Con il quarto mezzo, infine, dolendosi della parziale compensazione delle spese di causa, prospetta violazione dell’art. 91 cod. proc. civ..

5 Il ricorso è inammissibile.

Valga al riguardo considerare che, in ragione della data della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), e in base al comb. disp. del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, l’impugnazione deve ritenersi soggetta, quanto alla sua formulazione, alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ., e segg., nel testo risultante dal menzionato D.Lgs. n. 40 del 2006. In base a tali norme, e segnatamente, in base all’art. 366 bis cod. proc. civ., nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’esposizione della censura va completata con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sì assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (confr. Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7197). Di qui l’enucleazione, come fondamentale criterio di scrutinio della corretta formulazione del quesito stesso, della sua conferenza, rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, nonchè della sua rilevanza, ai fini della decisione del ricorso (confr. Cass. civ. 4 gennaio 2011).

A ciò aggiungasi che, pur nella riconosciuta ammissibilità di motivi di impugnazione nei quali si denunzino insieme vizi di violazione di legge e vizi motivazionali, si è tuttavia affermata la necessità che il motivo si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (confr. Cass. sez. un. 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. civ. 18 gennaio 2008, n. 976).

6 Nella fattispecie i motivi con i quali si denunciano vizi motivazionali (secondo e terzo) mancano totalmente del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) volto a circoscrivere puntualmente i limiti delle allegate carenze e contraddittorietà argomentative, in maniera da non ingenerare incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla valutazione demandata alla Corte (confr.

Cass. civ. 1 ottobre 2007, n. 20603).

7 Invece i quesiti articolati a sostegno degli evocati errores in iudicando, si sostanziano, quanto al primo motivo, nella mera precisazione che le censure in esso svolte concernono, alla luce della controversa rnterpretazione giurisprudenziale del tenore e della portata dell’art. 186 quater, nonchè della ratio della novella apportata alla norma a far data dal 2 marzo 2006(…), la validità della rinuncia alla emissione della sentenza da parte di uno solo degli intimati nelle ipotesi di processi cumulativi a in presenza di litisconsorzio necessario degli intimati; quanto al terzo, nella esplicitazione che le critiche riguardano l’applicabilità del criterio meramente sussidiario previsto dal D.L. n. 857 del 1976, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 39 del 1977, per la ipotesi di risarcimento patrimoniale in favore di imprenditore agricolo; e, quanto al quarto, nella richiesta alla Corte di statuire in merito alla legittimità della parziale compensazione delle spese di causa disposta dalla Corte d’appello di Bari, in considerazione dell’accoglimento, nell’an, della domanda proposta da D. G..

Trattasi di quesiti palesemente inadeguati, perchè consistono o nella mera esposizione della questione controversa o nella tautologica e generica richiesta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma. Essi mancano del loro essenziale requisito di validità consistente, per quanto innanzi detto, nella specifica, diretta e autosufficiente formulazione di un interpello al giudice di legittimità sull’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito e sulla correttezza della regula iuris, alternativa e di segno opposto, proposta dall’impugnante (confr.

Cass. civ. 19 febbraio 2009, n. 4044).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 2.000,00 per onorar) per ciascuno degli intimati, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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