Cass. pen., sez. II 29-03-2007 (09-03-2007), n. 12954 Revoca – Legittimità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 1 febbraio 2002 il Tribunale di Siena condannava B.B. alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 400,00 di multa per la ricettazione di due assegni provenienti da delitto.
In relazione ai due titoli erano stati aperti due distinti processi. Il primo derivava da opposizione a decreto penale, e all’udienza del 26 gennaio 2001 il B. aveva chiesto ed ottenuto il rito abbreviato condizionato all’escussione di un teste. Il secondo derivava da citazione diretta a giudizio. All’udienza del 1 febbraio 2001 i due processi venivano riuniti, e alla successiva udienza del 30 marzo 2001 veniva revocata l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato. Con l’atto d’appello il B. deduceva la nullità derivante da tale sequenza processuale e proponeva inoltre motivi di merito.
Con sentenza 11 marzo 2003 la Corte d’Appello di Firenze confermava la condanna, osservando in particolare sulla revoca del rito abbreviato che era la sua ammissione era illegittima, in quanto avvenuta a seguito di richiesta intempestiva, perché non proposta con l’atto di opposizione a decreto penale. Ricorre il B. a questa Suprema Corte con motivo unico nel quale si denuncia la violazione di norme processuali presidiate da nullità, ovvero l’illegittima revoca dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, con la quale l’imputato era stato privato del beneficio correlato alla scelta del rito.
Il ricorso è infondato.
La revoca del giudizio abbreviato già ammesso è in linea di principio illegittima, ma non è sanzionata da alcuna previsione espressa di nullità, salvo il diritto dell’imputato a ottenere l’applicazione della diminuente di cui all’art. 442 c.p. se sussistevano i presupposti per l’ammissione del rito speciale (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 3600 dep. il 9 agosto 1996, secondo cui Il provvedimento con il quale venga revocato quello di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato non rientra nella categoria dei provvedimenti abnormi, trattandosi di una mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità. Si deve pertanto escludere che avverso detto provvedimento aia esperibile ricorso per cassazione, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sancito dall’art. 568 c.p.p. e tenuto anche conto del fatto che, in ogni caso, qualora venga poi riscontrata la sussistenza dei presupposti per il rito abbreviato, trova comunque applicazione la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p.).
Tuttavia non può fondatamente parlarsi d’illegittimità della revoca quando l’ordinanza ammissiva del rito sia essa stessa illegittima per violazione di norme inderogabili. In tale ipotesi, la revoca interviene a ripristinare la legalità processuale, e non può essere perciò censurata sotto alcun profilo, nemmeno quale mera irregolarità. Il caso ricorre appunto nel processo subito dal ricorrente, nel quale, come esattamente ha rilevato la Corte d’Appello, la richiesta di ammissione al rito alternativo era intempestiva, in quanto non formulata con l’atto di opposizione a decreto penale (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 9400 dep. il 19 ottobre 1993). Il B. non può quindi dolersi della revoca del rito né in astratto, per la sola violazione di norma processuale, né in concreto per la mancata connessione della diminuente speciale, alla quale non aveva diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *