Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 29-07-2011, n. 30338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 luglio 2010 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riesame, proposta ex art. 309 c.p.p. da S.V. avverso il provvedimento del G.I.P. in sede in data 25 maggio 2010, con il quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato per il delitto di cui al capo TT) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso, operante nella provincia di Reggio Calabria e nota come cosca Gallico, del quale costituiva il braccio armato, specie con riferimento alla faida in corso con la ‘ndrina Bruzzise, originata per i contrasti sorti in merito alla riscossione dei proventi delle estorsioni, commesse in danno delle imprese appaltatrici dei lavori del (OMISSIS) macrolotto dell’autostrada A/ (OMISSIS)).

2.Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza in capo a S. V. dei validi e rilevanti indizi di colpevolezza evidenziati dal G.I.P. nell’ordinanza impugnata, in ordine alla sua partecipazione al sodalizio mafioso anzidetto, avendo valorizzato i seguenti elementi:

– la captazione ambientale del 5 gennaio 2007 fra B.G. ed il cognato C.R., avvenuta presso il carcere di Regina Coeli, nel corso della quale era stato fatto esplicito riferimento anche all’indagato, quali autori degli omicidi di tali S. A. e G.D.;

– la captazione ambientale del 19 gennaio 2007, concernente un colloquio effettuato da tale R.D., nel quale si era fatto riferimento alla scarcerazione di M.S., cognato dell’indagato, a seguito del quale quest’ultimo avrebbe assunto un atteggiamento più spavaldo;

– la captazione ambientale del 23 agosto 2007 presso la casa circondariale di Secondigliano, avente ad oggetto un colloquio tenuto da G.G. con suo figlio, nel corso del quale era emerso il ruolo svolto dall’indagato, di far parte cioè del gruppo di fuoco a disposizione del reggente della ‘ndrina, G.R.;

– la captazione ambientale del 3 marzo 2007, avente ad oggetto i colloqui, avvenuti presso la casa circondariale di Messina, fra G.D. e G.T., dove era stato fatto un esplicito riferimento all’odierno indagato, presso il quale quest’ultima si era recata per motivi riconducibili alla faida in corso con i BRUZZISE;

– la captazione ambientale del 3 aprile 2007, avente ad oggetto i colloqui avvenuti presso la casa di reclusione di Carinola fra G.D. e G.T., nel corso dei quali il primo aveva fatto ulteriore riferimento all’odierno indagato ed a suo cognato M.S., ai quali era stata data la direttiva di non allargare troppo la faida con i BRUZZISE;

– la captazione ambientale del 21 giugno 2007, avente ad oggetto i colloqui avvenuti presso la casa circondariale di Secondigliano fra G.G. ed il figlio A., nel corso del quale era stato fatto riferimento all’odierno indagato ed al cognato M. S., circa l’opportunità di eliminare i fratelli B. A. e F., prima che fossero essi ad eliminare qualcuno del loro schieramento.

3.Il Tribunale ha poi ritenuto sussistere a carico del ricorrente la presunzione di esigenze cautelari, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, tenuto conto del delitto contestatogli e non essendo emerso alcun elemento sintomatico di una completa recisione, da parte sua, dei legami col sodalizio mafioso di appartenenza; va peraltro rilevato che il ricorso proposto da S.V. nella presente sede di legittimità non ha ad oggetto tale aspetto dell’ordinanza custodiale.

4. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione S.V. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto due motivi di ricorso.

Col primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata trasmissione degli atti posti a sostegno della misura cautelare emessa nei suoi confronti, con riferimento alle intercettazioni ambientali e telefoniche indicate come R.I.T. 03/07 e 168/06, riferite al coindagato B.G.; tali intercettazioni, unitamente ad altre quattro, effettuate presso le case circondariali di Sulmona e Voghera, pur valorizzate dal G.I.P. per la complessiva ricostruzione della vicenda cautelare, erano state erroneamente ritenute dal Tribunale prive di specificità indiziaria, mentre invece esse avevano assoluto rilievo nell’ambito del procedimento cautelare, al fine di ricostruire gli interessi che avevano spinto il nucleo familiare dei Bruzzise contro quello dei Gallico; e la loro mancata consultazione aveva impedito il controllo sia formale che sostanziale del procedimento e dell’iter logico seguito dal Tribunale del riesame, trasformandosi in un reale pregiudizio del proprio diritto di difesa, in quanto le intercettazioni mancanti erano intimamente connesse alla sua posizione processuale.

Col secondo motivo lamenta carenza di motivazione in punto di gravità indiziaria degli elementi emersi a suo carico, in quanto era estremamente generica la sua individuazione col nomignolo di "Giannazzi", atteso che esso caratterizzava un intero gruppo familiare; inoltre il richiamo a vicende processuali riferite agli anni 90 non era a lui riconducibile, siccome vicende riferite a soggetti con i quali egli non aveva neanche un legame parentale. Le intercettazioni captate non erano attendibili, atteso che, in esse, egli aveva la posizione di "terzo conversato", si che erano necessari altri elementi di riscontro idonei ad integrare con riferimenti specifici la genericità dell’accusa, elementi nella specie mancanti, non essendo adeguati i criteri valutativi usati, costituiti dal fatto che le conversazioni captate erano particolarmente credibili, siccome avvenute fra soggetti ignari di essere intercettati, nonchè dal fatto che le dichiarazioni provenivano da soggetti qualificati appartenenti alla consorteria opposta a quella di sua appartenenza.

Le captazioni del 5, 12 e 19 gennaio 2007, poste a suo carico, esponevano unicamente le personali convinzioni dei soggetti captati, peraltro espresse in termini dubitativi, circa il ruolo rivestito dai (OMISSIS) e cioè dai tre fratelli S.; così le dichiarazioni captate al detenuto B.G. il 12 gennaio 2007 non avevano addotto alcun elemento gravemente indiziario nei suoi confronti, trattandosi di intercettazione totalmente etero accusatoria ed estremamente generica, posto che, in tale captazione, come pure in quella del 19 gennaio 2007, fatta al detenuto RAO Diego, era stato indicato non esso ricorrente ed i suoi fratelli, ma un intero gruppo familiare molto più ampio. Nella captazione del 30 novembre 2006 fra il detenuto G.G. ed i suoi familiari non erano emersi elementi indizianti a suo carico, per il travisamento delle frasi ivi riportate, tali da condurre ad un vero e proprio travisamento dei fatti, in quanto l’integrale scambio di battute consentiva di escludere che gli interlocutori avessero fatto affidamento sulla persona di esso ricorrente o dei suoi familiari.

Anche nella captazione del 9 gennaio 2007 fra il detenuto G. D. ed i suoi familiari era ravvisabile un travisamento dei fatti, in quanto la presenza degli " S." non era ravvisabile in detti colloqui, così come trascritti dal consulente nominato dalla Procura.

Infine, nel colloquio captato il 21 giugno 2007 fra il detenuto G.G. ed i suoi familiari, peraltro privo di trascrizione integrale, si da essere conoscibile solo nell’esposizione offerta dalla p.g., era ravvisabile un ulteriore travisamento dei fatti, in quanto la chiamata in causa di esso ricorrente era stata ritenuta come avvenuta solo per il legame parentale che sussisteva fra esso ricorrente e tale M. F., marito della propria sorella Carmela; ma tale legame di parentela sussisteva anche con l’intera famiglia S., si che era da ritenere un riscontro generico e poco attendibile.

Motivi della decisione

1. E’ infondato il primo motivo di ricorso proposto da S. V..

2. Con esso il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non abbia preso in esame le intercettazioni ambientali e telefoniche indicate come R.I.T. 03/07 e 168/06, riferite al coindagato B. G., le quali, se esaminate, avrebbe consentito di valutare in modo a lui più favorevole la sua posizione di indagato.

3.La doglianza, oltre che generica ed aspecifica, siccome non indica sotto quale concreto profilo dette intercettazioni ambientali e telefoniche avrebbero consentito una diversa più favorevole valutazione della sua posizione, è altresì infondata, atteso che l’art. 309 c.p.p., comma 9, conferisce al Tribunale del riesame ogni più ampio potere per valutare, in via definitiva ed insindacabile, gli indizi di colpevolezza e la loro idoneità a giustificare la misura restrittiva impugnata, si che il ricorrente non può dolersi se il Tribunale ha ritenuto di non valorizzare alcuni elementi i quali, secondo l’assunto del ricorrente, avrebbero avuto per lui valenza più favorevole, essendo solo richiesto che il Tribunale indichi gli altri indizi ritenuti idonei a giustificare la misura custodiate; il che è regolarmente avvenuto nella specie (cfr. Cass. Sez. 3 n. 20692 del 22/03/2001 dep. 22/05/2001 imp. Piga, Rv.

219864).

4.E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso proposto dallo S..

5. Con esso il ricorrente lamenta che non sarebbero emersi a suo carico validi indizi per ritenerlo partecipe dell’associazione criminosa di stampo mafioso, descritta in parte narrativa.

Si osserva al riguardo che questa Corte, in considerazione della giurisdizione di legittimità svolta, può solo verificare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni, che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, si da ritenere adeguata la misura cautelare oggetto dell’impugnazione.

Pertanto il metodo di valutazione è quello indicato dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo esso ad oggetto la motivazione dell’atto impugnato, onde accertare che essa sussista e non sia nè manifestamente illogica, nè contraddittoria (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4A 8.6.07 n. 22500).

6.Il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, impugnato nella presente sede, siccome adottato allo stato degli atti, correttamente si è limitato ad apprezzare la consistenza degli indizi fino a quel momento emersi a carico del ricorrente e, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome esente da illogicità e contraddizioni, ha ritenuto detti indizi adeguati a fondare l’imputazione di partecipazione ad un’associazione criminale di stampo mafioso, operante nella provincia di Reggio Calabria, nota come cosca Gallico.

I gravi indizi, ravvisati dal Tribunale di Reggio Calabria a carico del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione criminosa di stampo mafioso contestatogli sono consistiti:

– nella captazione ambientale del 5 gennaio 2007 fra B. G. ed il cognato C.R., avvenuta presso il carcere di Regina Coeli, nella quale era stato fatto esplicito riferimento anche all’indagato, quali autori degli omicidi di tali S. A. e GA.Do.;

– nella captazione ambientale del 19 gennaio 2007, concernente un colloquio effettuato da tale RAO Diego, nel quale era fatto riferimento alla scarcerazione di M.S., cognato di S.V., a seguito del quale il quest’ultimo avrebbe assunto un atteggiamento più spavaldo;

– nella captazione ambientale del 23 agosto 2007 presso la casa circondariale di Secondigliano, avente ad oggetto un colloquio tenuto da G.G. con suo figlio, nel corso del quale era emerso il ruolo svolto dall’indagato, di essere cioè componente del gruppo di fuoco a disposizione del reggente della ‘ndrina, G.R.;

– nella captazione ambientale del 3 marzo 2007, avente ad oggetto i colloqui, avvenuti presso la casa circondariale di Messina, fra G.D. e G.T., nei quali era stato fatto un esplicito riferimento all’odierno indagato, presso il quale quest’ultima si era recata per motivi riconducibili alla faida in corso con i BRUZZISE;

– nella captazione ambientale del 3 aprile 2007, avente ad oggetto i colloqui avvenuti presso la casa di reclusione di Carinola fra G.D. e G.T., nel corso dei quali il primo aveva fatto ulteriore riferimento all’odierno indagato ed a suo cognato M.S., ai quali era stata data la direttiva di non allargare troppo la faida con i BRUZZISE;

– nella captazione ambientale del 21 giugno 2007, avente ad oggetto i colloqui avvenuti presso la casa circondariale di Secondigliano fra G.G. ed il figlio A., nel corso del quale era stato fatto riferimento all’odierno indagato ed al cognato M. S., circa l’opportunità di eliminare i fratelli B. A. e F., prima che fossero essi ad eliminare qualcuno del loro schieramento.

Congrui ed adeguati sono pertanto gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito, tali da giustificare l’adozione della misura cautelare inframuraria impugnata nella presente sede (cfr., in termini, Cass. 6^ 26.4.06 n. 22256).

7.Le argomentazioni, svolte dal ricorrente per inficiarne la consistenza, sono generiche ed inidonee ad incrinare la coerente ed attendibile ricostruzione dei fatti proposta dai giudici di merito, essendosi esse limitate a contestarne la valenza probatoria, proponendone una diversa chiave di lettura; il che comporta una rivisitazione nel merito del provvedimento impugnato, inibita nella presente sede di legittimità (così, ad esempio, la circostanza che col soprannome di "(OMISSIS)" erano noti non solo esso ricorrente, ma anche gli altri due suoi fratelli; la circostanza che il legame con il proprio cognato M.F. univa anche tutti gli altri componenti della sua famiglia).

8.Il ricorso proposto da S.V. va pertanto respinto, con sua condanna, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ai pagamento delle spese processuali.

9. Dovrà provvedersi all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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