T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 01-09-2011, n. 4273 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con il presente ricorso, l’antescritta parte ricorrente impugna la ordinanza di demolizione adottata nei suoi confronti dal Comune di Ceppaloni.

A sostegno del gravame, articola cinque motivi con cui deduce la violazione di legge ( L. 765/1967) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili. Conclude per l’accoglimento.

2.- Resiste l’amministrazione. Conclude per la reiezione.

3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato.

4.1.- A seguito di sopralluogo dell’UTC, il Comune di Ceppaloni ha contestato agli attuali ricorrenti i seguenti abusi:

la diversa sagoma rispetto a quella autorizzata dell’edificio abitativo eretto (in Ceppaloni "località Capoluogo"); cambio di destinazione d’uso dei locali siti al piano terra e al piano sottotetto del fabbricato medesimo e della scala esterna;

interventi in carenza di titolo permissivo: realizzazione di un deposito; di due muri in cemento posti a sostegno del terreno sistemato a terrazzo; realizzazione di due scale di collegamento dei vari terrazzamenti con sottostanti locali "deposito"; realizzazione di un forno; recinzione del lotto di proprietà con mura in cemento e sovrastante ringhiera e rete metallica.

Avverso il provvedimento, che riporta esaustivamente la situazione dei luoghi e le proposizioni giuridiche e normative idonee a sorreggerlo, la parte istante deduce i seguenti motivi.

Con il primo, si assume che l’amministrazione non avrebbe notificato l’atto di sopralluogo e quelli "necessari a garantire la partecipazione degli interessati".

Il mezzo non ha pregio giuridico. Il verbale di sopralluogo costituisce accertamento tecnico che l’amministrazione ha ben riprodotto, in sintesi, nel provvedimento gravato: non sussiste quindi alcuna necessità di una notifica ad hoc:

Genericamente si richiama l’omissione di forme garantistiche che, nel caso in esame, per contro, non si ravvisano: all’accertamento dell’abuso, legittimamente è seguita la emissione della ordinanza demolitoria. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, In ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l’ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d’avvio del relativo procedimento: Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129.

Con il secondo mezzo si lamenta la carenza di motivazione dell’atto impugnato: la stessa però non sussiste, atteso che l’amministrazione ha correttamente indicato i profili fattuali e giuridici per la precisa compenetrazione della vicenda nel paradigma demolitorio. Il Tribunale, sul punto, ribadisce quanto afferma giurisprudenza in argomento: L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955.

Nessun rilievo ha poi, in generale, la circostanza che l’edificio sarebbe stato edificato in tempo risalente: infatti, Non può ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato (CdS 3955 cit.).

Parimenti da respingere è la parte finale del motivo ove si lamenta che per il cambio di destinazione d’uso la demolizione non costituisce la sanzione appropriata.

La censura non coglie nel segno, in quanto fraziona i singoli rilievi provvedimentali che, per contro, vanno unitariamente considerati e vengono a "fotografare" un abuso unitario quale si coglie dalla complessiva "lettura" dell’intervento edilizio nel suo inscindibile e funzionale insieme.

Analogo segno reiettivo connota il terzo motivo, atteso che le opere eseguite in parziale difformità partecipano della (ripetesi) unitaria funzione abitativa del "tutto", caratterizzante abusivamente il complessivo intervento.

Con il quarto mezzo si lamenta la carenza dell’interesse pubblico alla demolizione: si richiama quanto già indicato quale costante giurisprudenza cui il Tribunale da sempre si allinea (Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955 cit.).

Pari sorte spetta all’ultimo mezzo: si denuncia che l’amministrazione abbia disposto la demolizione senza previamente accertare se la stessa possa pregiudicare anche parti del fabbricato legittimamente realizzate.

E’ agevole replicare che il provvedimento ha correttamente individuato la sanzione giuridica da adottare: eventuali problemi di compatibilità con le restanti parti dell’edificio (da salvaguardare), attengono alla fase esecutiva e come tali vanno risolti in quella sede attuativa.

Il ricorso è dunque complessivamente da respingere.

5.- Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

RESPINGE.

Spese di causa a carico della parte ricorrente, in favore della resistente costituita, che si liquidano in complessivi euro 1500/00=.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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