Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-12-2011, n. 28454 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 26 ottobre-28 novembre 2007, la Corte d’appello di Cagliari, sez.distaccata di Sassari, ha rigettato l’appello proposto dalla Saturgest s.r.l. avverso la sentenza n. 198 del 2004 del Tribunale di Tempio Pausania, di reiezione dell’opposizione alla sentenza di fallimento della società.

La Corte del merito ha ritenuto infondato il terzo motivo di gravame, logicamente preliminare, atteso che, a ritenere la sola notificazione a mezzo posta dell’istanza di fallimento e dell’ordine di convocazione del debitore avanti al Giudice delegato, eseguita il 29/10/2003 nei confronti della Saturgest s.r.l. presso la sede legale in (OMISSIS), doveva ritenersi portata a compimento la notificazione, in quanto il piego raccomandato, non recapitato per temporanea assenza del destinatario, era stato poi ritirato presso l’ufficio postale di (OMISSIS) ove era stato depositato, il 5/11/03; la firma illeggibile sull’avviso di ricevimento della persona che lo aveva ritirato non consentiva di identificare la stessa, ma ciò non bastava per ritenere che il destinatario non ne avesse avuto conoscenza, perchè il ritiro deve presumersi essersi svolto previa esibizione dell’avviso contenente la delega al ritiro per conto del destinatario e previa verifica della corrispondenza tra il soggetto incaricato al ritiro e chi effettivamente ritira, a mezzo dell’esibizione di documento di identità, e sarebbe stato onere del destinatario superare detta presunzione.

La Corte ha altresì ritenuto infondati il primo ed il secondo motivo d’appello, atteso che il credito del B., di Euro 19.528,87, non poteva ritenersi assolutamente modesto,e, pur contestato, era stato correttamente valutato dal Giudice dell’opposizione, che aveva tenuto conto anche degli elementi emergenti dagli atti, come il verbale di adunanza per la verificazione dello stato passivo del 24/2/04, da cui risultavano ammessi al passivo crediti per oltre Euro 120.000; poco rilevava il fatto che la società fosse proprietaria di alcune unità immobiliari nel villaggio (OMISSIS), trattandosi di unità gravate da mutuo fondiario, come ammesso dalla parte, e quindi verosimilmente ipotecate; non era sostanzialmente rilevante il fatto che la società vantasse crediti verso terzi di importo elevato, ma di cui si ignorava la concreta ed immediata esigibilità, constando solo che erano in corso l’esecuzione presso terzi ed immobiliare, nè constava se il contratto di affitto di azienda avesse regolare esecuzione(anzi, il Fallimento affermava che tra le parti era insorta controversia per inadempimento della concedente). Ricorre Saturgest s.r.l. sulla base di due motivi.

Si difende il Fallimento, che solleva due eccezioni di inammissibilità.

B.L. non ha svolto difese.

Il Fallimento ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e art. 15 L. Fall., insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia, violazione del principio del contraddittorio.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 218, art. 232, comma 3, n. 2, L. Fall., artt. 2221, 2362 e 2497, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia.

2.1.- In via preclusiva di ogni ulteriore valutazione, va rilevata l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di proposizione dello stesso. La sentenza impugnata è stata depositata in Cancelleria il 28/11/2007; il ricorso per cassazione risulta consegnato all’Ufficio Unep della Corte d’appello di Roma il 7/1/09 (vedi relata di ricezione, cron. 77), e quindi ben oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., non operando in materia di opposizione alla dichiarazione di fallimento la sospensione dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, senza distinzione tra le varie fasi ed i gradi del giudizio (sul punto, tra le ultime, le pronunce 20127/2009, 17886/2004, e la pronuncia delle Sezioni unite, 2636/2006).

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori nella misura di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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