Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 29-07-2011, n. 30328 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 9/7/10 il Tribunale di La Spezia in sede monocratica non convalidava l’arresto di B.S. per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5quater, (acc. in (OMISSIS)) e ne disponeva l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

Il giudice rilevava come il B. fosse destinatario di due ordini di espulsione in pari data (16/6/10): un primo, emesso e notificato appunto il 16/6/10 D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter, per violazione di precedente ordine di espulsione del 3/6/10, ed un secondo pure emesso e notificato il 16/6/10. Se con l’attuale normativa era legittimo reiterare gli ordini di espulsione, nondimeno il secondo di essi, che presupponeva il mancato adempimento del primo, doveva prevedere l’accompagnamento coattivo alla frontiera. Nel caso il Questore aveva contemporaneamente emesso due ordini, uno coercitivo (di cui, con motivazione apparente, dichiarava impossibile l’esecuzione) e l’altro indirizzato allo straniero (e dal cui mancato adempimento derivava l’arresto). Il che veniva giudicato illegittimo.

Ricorreva per cassazione la Procura di La Spezia, deducendo: 1) violazione di legge ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter), per avere il giudice disapplicato un provvedimento sufficientemente motivato ("per l’indisponibilità ad effettuare l’accompagnamento);

2) violazione di legge ( art. 380 c.p.p.), per avere il giudice non convalidato l’arresto sulla base di valutazioni di merito estranee ai parametri di discrezionalità riconosciuti alla polizia giudiziaria.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni dell’ordinanza impugnata, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso va rigettato. L’omessa convalida è motivata in base a profili di legittimità di sufficiente evidenza. Comunque il reato in questione, a seguito della direttiva Europea 2008/115/CE avente efficacia diretta in Italia dal 24/12/10, non è più previsto dalla legge come reato (nell’identica problematica posta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, v. Cass., sez. 1^, sent. n. 1606 del 28/4/11, Tourghi).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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