Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 29-07-2011, n. 30276

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in esito a giudizio abbreviato 8/1/10 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza 7/11/08 del Tribunale di Imperia, assolveva K.L. dal reato contestato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, (capo A), perchè il fatto non costituisce reato, e rideterminava la pena nei suoi confronti (con le attenuanti generiche, la diminuente del rito e i doppi benefici), per il reato (già in continuazione) di falsa dichiarazione a un p.u. sulla propria identità (capo B), in mesi uno e giorni 10 di reclusione (fatti entrambi accertati in (OMISSIS)).

Il giudice di appello dava atto che la K., cittadina albanese, espulsa dal territorio italiano nel 2007, vi era rientrata nel 2008 con regolare visto e permesso di soggiorno sulla base di una reperita attività lavorativa; che in occasione dell’espulsione del 2007 aveva tuttavia fornito false generalità. Di qui l’assoluzione dal reato di rientro illegale per assenza di dolo e la conferma della condanna (sia pure con pena più mite) per le false indicazioni personali.

Ricorreva per cassazione il PG a quo, deducendo violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione: il giudice di appello, accreditando la buona fede dell’imputata, non aveva adeguatamente valutato che in occasione dell’espulsione del 2007 costei aveva fornito false generalità ( M.L.) e proprio fidando sulle sue diverse, vere generalità aveva successivamente chiesto ed ottenuto il permesso di soggiorno, accedendo "spontaneamente" agli uffici della Questura (dove era stata arrestata) solo per la necessità di ottenerne il rinnovo. Non era ravvisabile nel caso in esame alcun elemento di buona fede o di ignoranza scusabile (inevitabile) della legge penale. Chiedeva l’annullamento.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per l’imputata.

Il ricorso è fondato e va accolto. La motivazione del giudice di appello, che accredita la buona fede dell’imputata in ordine alla regolarità del suo rientro in Italia sul solo presupposto che tale rientro avveniva (questa volta) sulla base delle vere generalità, non si confronta a sufficienza non solo con le logiche considerazioni poste in rilievo dal PG ricorrente, ma con il dato normativo, del tutto trascurato in sentenza, che il rientro dopo l’espulsione avrebbe dovuto comunque essere preceduto dalla speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno prevista dallo stesso D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13. Imponendosi una nuova valutazione, va disposto in conseguenza.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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