Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 29-07-2011, n. 30261

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Arrestato in flagranza del reato di illecita detenzione per fini commerciali di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (alcune dosi di crack e altre di cocaina), il cittadino senegalese P. N. ricorre di persona per la cassazione della sentenza in data 20.9.2010 del g.i.p. del Tribunale di Torino, con la quale -su sua richiesta assentita dal p.m.- gli è stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., riconosciutagli l’attenuante del fatto lieve L. Stup. ex art. 73, comma 5, la pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.

Il ricorrente, nulla eccependo in ordine alla sua responsabilità, enuncia un unico motivo di censura, lamentando violazione dell’art. 240 c.p. e difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro sequestratogli dalla p.g. all’atto del suo arresto (Euro 330,00 in banconote di vario taglio). Il giudice di merito ha ordinato la confisca della somma, non giustificando le ragioni dell’atto ablativo, consentito soltanto -nel giudizio alternativo di applicazione della pena- per il prezzo del reato, secondo quanto prevede l’art. 445 c.p.p., comma 1. Connotazione di cui è certamente priva la somma confiscata, ritenuta verosimilmente dal giudice di merito frutto dell’attività di spaccio e, quindi, non confiscabile.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del dedotto motivo di censura.

Come osserva il P.G. in sede nelle sue requisitorie scritte e diversamente dall’erroneo assunto del ricorrente, la novella apportata dalla L. n. 134 del 2003 al testo dell’art. 445 c.p.p., comma 1, ha esteso l’applicabilità, in caso di pena patteggiata, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p.. Sicchè la misura non è più circoscritta alle sole casistiche previste dal 2 comma di detto art. 240 c.p., come ipotesi di confisca obbligatoria (prezzo del reato).

Non è revocabile in dubbio che il giudice abbia l’obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza del denaro o di altri beni confiscati. Analogo ragionamento va svolto per la confisca obbligatoria disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexis, che richiede sia l’enunciazione dei motivi che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall’imputato, sia l’esistenza di chiara sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica.

Ma tale obbligo di motivazione nel caso dell’impugnata decisione del g.i.p. del Tribunale di Torino si rivela adempiuto per la disposta confisca della somma di denaro sequestrata all’imputato, quale provento del reato di spaccio di droga contestato all’imputato, nella parte in cui la sentenza rimarca la piena confessione dell’addebito resa dall’imputato nell’udienza di convalida del suo arresto.

Contegno ammissivo che, in ragione del tenore dell’accusa mossa al ricorrente (detenzione di più dosi di stupefacente suddivise in involucri pronti per la vendita) e della stessa composizione della somma caduta in sequestro (composta da banconote di diverso taglio), rende palese l’origine delittuosa della somma, sotto la specie di provento o profitto dell’attribuito reato di vendita di droga.

Alla dichiarata inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che – per la natura del provvedimento impugnato – si stima equo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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